| (Entrate ed uscite del Consorzio del Parco).
1. Costituiscono entrate del Consorzio del Parco:
a) i contributi ordinari e straordinari
dell'Unione europea, di enti e di organismi internazionali,
dello Stato, della regione Sardegna, delle province, dei
comuni e degli altri enti pubblici statali e locali;
b) i lasciti, le donazioni, le erogazioni liberali
in denaro di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 512, e
successive modificazioni;
c) i redditi patrimoniali derivanti anche da
dismissione di beni e di attività a soggetti privati o da
forme di accordi e di concessioni di utilizzazione dei
medesimi;
d) i diritti di ingresso e di privativa in zone
del Parco o dei singoli distretti geoambientali e le altre
entrate derivanti dai servizi resi;
e) i proventi delle sanzioni derivanti da
inosservanza delle norme regolamentari di sorveglianza e di
salvaguardia;
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f) ogni altro provento acquisito in relazione
all'attività del consorzio del Parco.
2. I contributi ordinari erogati dallo Stato sono posti a
carico, secondo le rispettive competenze ed iniziative, dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero dell'ambiente, del
Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Le uscite del Consorzio del Parco sono gestite in
conformità all'apposito regolamento di contabilità, di finanza
e di contratti, approvato dal consiglio direttivo.
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