| (Disposizioni finanziarie).
1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a 20 miliardi di lire per l'anno 1999 e a
40 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, di
cui l'80 per cento da destinare all'attuazione dell'articolo
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2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
allo scopo parzialmente utilizzando, in pari misura, gli
accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e al Ministero per i beni e le attività
culturali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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