| (Coordinamento delle politiche
sull'immigrazione).
1. Il coordinamento delle politiche sull'immigrazione è
affidato al sindaco nei comuni con popolazione superiore ai
100 mila abitanti e al presidente della provincia nel restante
territorio provinciale.
2. Per "coordinamento delle politiche sull'immigrazione"
si intendono tutti gli atti che interessino persone che non
siano cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione
europea, previsti e disciplinati dal testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, emanato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. Al sindaco e al presidente della provincia, nei
territori di rispettiva competenza, spetta altresì il
coordinamento delle forze dell'ordine in materia di controllo
e di espulsione dei cittadini extracomunitari, secondo le
disposizioni del citato testo unico emanato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. Ai fini della presente legge il sindaco o il presidente
della provincia possono istituire appositi uffici o strutture
di coordinamento per iniziative inerenti i cittadini non
appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, impartendo
direttive e acquisendo dati e informazioni dalle questure, dai
Comandi dei carabinieri e del Corpo di guardia di finanza,
dalle direzioni regionali e provinciali del lavoro,
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dalle
ambasciate, dai consolati e da ogni altra struttura
pubblica.
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