| 1. A favore delle aziende agricole singole o associate che
hanno contratto mutui decennali ai sensi del decreto-legge 15
giugno 1989, n. 231, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 1989, n. 286, e del decreto-legge 6 dicembre
1990, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
gennaio 1991, n. 31, sono concessi mutui trentennali a tasso
agevolato con la conseguente rimodulazione delle rate residue
dei citati mutui, ivi incluse le rate scadute e non pagare.
| |