| Onorevoli Colleghi! - Alla Camera dei deputati è
iniziato il dibattito sulle proposte di legge costituzionali
per l'introduzione dell'elezione diretta dei presidenti delle
regioni a statuto ordinario. La maggior parte delle proposte
depositate si limita a modificare l'ultimo comma dell'articolo
122 della Costituzione, sancendo l'elezione a suffragio
universale del presidente e il conferimento al presidente
eletto del potere di nominare e revocare i componenti della
giunta.
L'introduzione di questa sola importante modifica alla
forma di governo delle regioni sembra tuttavia porsi in
contrasto con altre disposizioni costituzionali riguardanti
l'assetto istituzionale regionale: in particolare, la
definizione degli organi regionali e delle relative competenze
contenuta nell'articolo 121 e la disciplina delle cause di
scioglimento dei consigli definita nell'articolo 126 della
Costituzione.
La proposta che si presenta intende introdurre nella
Costituzione il principio della elezione diretta del
presidente delle regioni a statuto ordinario, apportando le
altre modificazioni indispensabili per la definizione di una
disciplina coerente e equilibrata della forma di governo
regionale.
La prima di tali modifiche riguarda l'articolo 121:
rispetto al testo attualmente vigente si precisa in proposito
che il presidente della regione dirige la politica della
giunta. Si tratta di una precisazione che appare necessaria
per sancire la preminenza politica del presidente rispetto
agli altri componenti della giunta derivante dall'elezione
diretta popolare e dal potere di nomina e revoca degli
assessori.
La nuova versione dell'articolo 122, oltre alla modifica
dell'ultimo comma riguardante l'elezione diretta del
presidente e la nomina dei componenti della giunta, riformula
le norme del medesimo articolo sulla incompatibilità e sulla
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insindacabilità nel senso di estendere la disciplina
costituzionale anche ai componenti della giunta sulla base del
presupposto che questi non saranno più, sulla base della nuova
disciplina costituzionale, necessariamente membri del
consiglio.
Si riformula infine l'articolo 126 della Costituzione, la
cui attuale versione è incompatibile con il principio
dell'elezione diretta del presidente (in particolare per
quanto riguarda la facoltà attualmente riconosciuta al
consiglio di sostituire la giunta e il suo presidente). La
nuova versione che si propone disciplina in primo luogo la
presentazione e la votazione delle mozioni di sfiducia del
consiglio nei confronti della giunta, precisando le
conseguenze dell'approvazione di questi strumenti. In coerenza
con il modello di stabilizzazione istituzionale che si è
adottato anche per i comuni, all'approvazione della mozione di
sfiducia a maggioranza assoluta dei consiglieri seguono le
dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. Le
ulteriori disposizioni del nuovo articolo 126 riprendono -
semplificandole - le norme attualmente previste dalla
Costituzione per lo scioglimento dei consigli in caso di
situazioni di grave irregolarità istituzionale. Rispetto al
testo vigente si è scelto di prevedere tra le cause di
scioglimento la sola commissione di atti contrari alla
Costituzione e di introdurre esplicitamente la possibilità di
revoca, per i medesimi motivi, del presidente della
regione.
L'ultimo articolo della proposta prevede infine una norma
transitoria per l'immediata applicazione della nuova
disciplina al prossimo rinnovo dei consigli regionali anche in
caso di mancato intervento della nuova legge elettorale
regionale (che nella disciplina proposta continua ad essere
una legge statale) e dell'adeguamento degli statuti delle
regioni alle nuove disposizioni costituzionali.
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