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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66082
DDL5587-0002
Progetto di legge Camera n. 5587 - testo presentato - (DDL13-5587)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5587. TESTIPDL
...C5587.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5587 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Alla Camera dei deputati è
  iniziato il dibattito sulle proposte di legge costituzionali
  per l'introduzione dell'elezione diretta dei presidenti delle
  regioni a statuto ordinario.  La maggior parte delle proposte
  depositate si limita a modificare l'ultimo comma dell'articolo
  122 della Costituzione, sancendo l'elezione a suffragio
  universale del presidente e il conferimento al presidente
  eletto del potere di nominare e revocare i componenti della
  giunta.
     L'introduzione di questa sola importante modifica alla
  forma di governo delle regioni sembra tuttavia porsi in
  contrasto con altre disposizioni costituzionali riguardanti
  l'assetto istituzionale regionale: in particolare, la
  definizione degli organi regionali e delle relative competenze
  contenuta nell'articolo 121 e la disciplina delle cause di
  scioglimento dei consigli definita nell'articolo 126 della
  Costituzione.
     La proposta che si presenta intende introdurre nella
  Costituzione il principio della elezione diretta del
  presidente delle regioni a statuto ordinario, apportando le
  altre modificazioni indispensabili per la definizione di una
  disciplina coerente e equilibrata della forma di governo
  regionale.
     La prima di tali modifiche riguarda l'articolo 121:
  rispetto al testo attualmente vigente si precisa in proposito
  che il presidente della regione dirige la politica della
  giunta.  Si tratta di una precisazione che appare necessaria
  per sancire la preminenza politica del presidente rispetto
  agli altri componenti della giunta derivante dall'elezione
  diretta popolare e dal potere di nomina e revoca degli
  assessori.
     La nuova versione dell'articolo 122, oltre alla modifica
  dell'ultimo comma riguardante l'elezione diretta del
  presidente e la nomina dei componenti della giunta, riformula
  le norme del medesimo articolo sulla incompatibilità e sulla
 
                               Pag. 2
 
  insindacabilità nel senso di estendere la disciplina
  costituzionale anche ai componenti della giunta sulla base del
  presupposto che questi non saranno più, sulla base della nuova
  disciplina costituzionale, necessariamente membri del
  consiglio.
     Si riformula infine l'articolo 126 della Costituzione, la
  cui attuale versione è incompatibile con il principio
  dell'elezione diretta del presidente (in particolare per
  quanto riguarda la facoltà attualmente riconosciuta al
  consiglio di sostituire la giunta e il suo presidente).  La
  nuova versione che si propone disciplina in primo luogo la
  presentazione e la votazione delle mozioni di sfiducia del
  consiglio nei confronti della giunta, precisando le
  conseguenze dell'approvazione di questi strumenti.  In coerenza
  con il modello di stabilizzazione istituzionale che si è
  adottato anche per i comuni, all'approvazione della mozione di
  sfiducia a maggioranza assoluta dei consiglieri seguono le
  dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio.  Le
  ulteriori disposizioni del nuovo articolo 126 riprendono -
  semplificandole - le norme attualmente previste dalla
  Costituzione per lo scioglimento dei consigli in caso di
  situazioni di grave irregolarità istituzionale.  Rispetto al
  testo vigente si è scelto di prevedere tra le cause di
  scioglimento la sola commissione di atti contrari alla
  Costituzione e di introdurre esplicitamente la possibilità di
  revoca, per i medesimi motivi, del presidente della
  regione.
     L'ultimo articolo della proposta prevede infine una norma
  transitoria per l'immediata applicazione della nuova
  disciplina al prossimo rinnovo dei consigli regionali anche in
  caso di mancato intervento della nuova legge elettorale
  regionale (che nella disciplina proposta continua ad essere
  una legge statale) e dell'adeguamento degli statuti delle
  regioni alle nuove disposizioni costituzionali.
 
DATA=990122 FASCID=DDL13-5587 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5587 TOTPAG=0004 TOTDOC=0006 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=035 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=558700 00 FASCIDC=13DDL5587 SORTNAV=0558700 000 00000 ZZDDLC5587 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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