| (Modifica dell'articolo 126
della Costituzione).
1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal
seguente:
"Art. 126. Il consiglio regionale può esprimere la
sfiducia alla giunta mediante mozione motivata, sottoscritta
da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere
messa in discussione prima di tre giorni dalla
presentazione.
L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le
dimissioni della giunta e lo scioglimento del consiglio. Il
consiglio è sciolto anche in caso di dimissioni volontarie, di
morte, rimozione o impedimento permanente del presidente della
giunta.
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica è
disposto lo scioglimento del consiglio regionale o la
rimozione del presidente della giunta che abbia compiuto atti
contrari alla Costituzione; il decreto è adottato sentita una
commissione di deputati e senatori costituita, per le
questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della
Repubblica".
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