| (Disposizioni transitorie).
1. Fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti delle
regioni a statuto ordinario, l'elezione del presidente della
regione ai sensi dell'articolo 122 della Costituzione, come
sostituito dall'articolo 2 della presente legge
costituzionale, è contestuale al rinnovo dei rispettivi
consigli regionali. A tal fine, per l'elezione dei presidenti
delle regioni si osservano, in quanto compatibili, le
disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione
dei consigli regionali, intendendosi sostituite le liste
regionali con i candidati alla carica di presidente della
regione. E' proclamato presidente della regione il candidato a
tale carica che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione, il
presidente della regione nomina i componenti della giunta, fra
i quali un vicepresidente, e può successivamente revocarli.
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