| 1. La propaganda pubblicitaria delle case da gioco estere
è vietata.
2. I gestori pubblicitari che trasgrediscono al divieto
previsto dal comma 1 sono soggetti alla sanzione
amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire
10 milioni a lire 100 milioni.
3. I proventi delle sanzioni amministrative, compresi
quelli derivanti dal pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono
devoluti ad un apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per essere destinati ad integrare le spese
finalizzate alle iniziative a tutela dei cittadini dal
fenomeno dell'usura.
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