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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66094
DDL5590-0002
Progetto di legge Camera n. 5590 - testo presentato - (DDL13-5590)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5590. TESTIPDL
...C5590.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5590 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente proposta di
  legge è quello di disciplinare l'utilizzo di manodopera nel
  settore agricolo, specificatamente nelle attività di raccolta
  e per le operazioni di vendemmia, introducendo degli elementi
  tesi a rendere più semplici e flessibili i rapporti di lavoro.
  Attualmente, infatti, la normativa in vigore risulta troppo
  rigida e sostanzialmente inadeguata alle necessità delle
  imprese agricole (soprattutto di quelle piccole e a conduzione
  familiare, che in Italia sono la maggioranza) che per
  impiegare manodopera per pochi giorni sono costrette a tutta
  una serie di gravosi e spesso superflui passaggi burocratici
  pieni di documenti, denunce, bolli e timbri.
     Come è noto, l'attività lavorativa in agricoltura ha
  caratteristiche peculiari, non riscontrabili in altri settori
  produttivi: basti pensare che nel settore primario la
  stragrande maggioranza dei rapporti di lavoro (oltre il 70 per
  cento) è a tempo determinato e gli stessi sono generalmente di
  breve durata e soggetti a frequenti reiterazioni nel corso
  dell'anno.  Inoltre i periodi nei quali si effettuano le
  lavorazioni sono difficilmente individuabili con precisione
  a priori  in quanto dipendono da fattori indipendenti
 
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  dalla volontà delle parti (ad esempio, i cicli colturali o gli
  eventi atmosferici), senza contare che le attività agricole si
  svolgono all'aperto, in spazi amplissimi spesso molto distanti
  dalla sede aziendale.  Queste peculiarità imporrebbero una
  disciplina dei rapporti di lavoro estremamente flessibile ed
  elastica, tale cioè da adattarsi alla variabilità e
  temporaneità delle attività lavorative nel settore.  Invece,
  nonostante le esigenze di flessibilità siano state ribadite
  più volte dalle stesse associazioni dei lavoratori agricoli e
  riconosciute dal Governo, la disciplina dei rapporti di lavoro
  agricolo continua ad essere caratterizzata da elementi di
  estrema rigidità, talora addirittura più vincolanti di quelli
  in vigore negli altri settori produttivi.  Come prima
  conseguenza le imprese agricole italiane sono penalizzate nei
  confronti di quelle degli altri Paesi dove da tempo il mercato
  del lavoro è improntato a princìpi di flessibilità ed
  elasticità.  I troppi vincoli imposti alle nostre aziende si
  ripercuotono infatti negativamente sulla nostra capacità di
  concorrenza a livello europeo ed internazionale.
     L'introduzione del "registro di impresa" ha ulteriormente
  inasprito la situazione configurandosi, in uno scenario
  caratterizzato da una disciplina dei rapporti di lavoro già
  estremamente rigido, come l'ennesimo fardello burocratico.  Il
  "registro di impresa" pare infatti incompatibile con le
  attività lavorative caratterizzate, almeno di fatto, da
  rapporti di lavoro di breve durata e reiterati nel corso
  dell'anno ad intervalli regolari; quelli cioè che nella
  legislazione agricola francese sono stati espressamente
  disciplinati con il nome di "lavoro intermittente".  Inoltre,
  nel mondo agricolo è fortemente avvertita l'esigenza di
  regolamentare l'opera di persone che, pur svolgendo di norma
  altre attività (studenti, casalinghe, titolari di pensione ed
  altri lavoratori non professionali), occasionalmente, in
  determinati periodi dell'anno prestano il loro aiuto nelle
  attività di raccolta e in altre attività che non richiedono
  particolare qualificazione.  Ad esempio, è prassi diffusa che
  durante la vendemmia parenti e amici dei coltivatori vengano
  in loro aiuto, impiegando il tempo libero nella raccolta
  dell'uva.  Ebbene, una normativa troppo rigida impone che si
  debba ricorrere a tutta la trafila degli adempimenti
  burocratici, altrimenti si configura il "lavoro nero" e
  l'utilizzo di personale occasionale diventa motivo di scontro
  tra gli agricoltori da un lato e gli ispettori dell'Istituto
  nazionale della previdenza sociale (INPS) e del Ministero del
  lavoro e della previdenza sociale dall'altro.  Inoltre,
  casalinghe, pensionati e altri lavoratori non professionali
  che prestano occasionalmente la propria opera per le
  operazioni di raccolta e di vendemmia non hanno interesse a
  "mettersi in regola" perché penalizzati dagli oneri fiscali e
  previdenziali o perché temono di vedersi ridotta la
  pensione.
     La presente proposta di legge è dunque intesa ad apportare
  una semplificazione delle procedure di assunzione, rendendo al
  contempo più elastiche le disposizioni sul cumulo tra
  trattamenti pensionistici e retribuzione e in materia di
  assicurazione contro gli infortuni, in modo da venire incontro
  alle esigenze dei lavoratori occasionali e far emergere il
  "lavoro nero".
     L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che
  i datori di lavoro in caso di assunzione contemporanea di due
  o più operai a tempo determinato, possano effettuare, in
  deroga alle norme sul registro di impresa, un'unica
  comunicazione di assunzione cumulativa da inviare nei tempi
  prestabiliti alla sede INPS territorialmente competente.
     L'articolo 2 dispone la non applicazione ai titolari di
  pensione che svolgono attività in qualità di lavoratori
  agricoli delle disposizioni che prevedono il divieto totale o
  parziale di cumulo tra i trattamenti pensionistici e la
  retribuzione percepita in qualità di lavoratore dipendente.
     L'articolo 3 riguarda l'assicurazione contro gli
  infortuni: sono indicate le categorie di lavoratori agricoli
  che devono essere assicurate solo contro gli infortuni sul
  lavoro e le malattie professionali.
     Le disposizioni fiscali in materia di lavoro agricolo
  nelle attività di raccolta sono indicate all'articolo 4: in
  esso si prevede che ai fini dell'imposta sul reddito delle
 
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  persone fisiche (IRPEF), i redditi prodotti dai soggetti di
  cui all'articolo 3, comma 1, sono assoggettati a tassazione
  separata ai sensi dell'articolo 16 del testo unico delle
  imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
  modificazioni.
     Infine, l'articolo 5 dispone che quanto previsto nella
  presente proposta di legge in materia di assicurazione contro
  gli infortuni e di disposizioni fiscali si applica anche ai
  lavoratori dipendenti che, previa autorizzazione del datore di
  lavoro, partecipano ad operazioni di vendemmia.
 
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