| (Disposizioni fiscali).
1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
(IRPEF), i redditi prodotti dai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, della presente legge, e per le attività ivi
previste, sono assoggettati a tassazione separata ai sensi
dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
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