| (Operazioni di vendemmia).
1. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 si applicano
anche ai lavoratori dipendenti che, previa autorizzazione del
datore di lavoro, partecipano ad operazioni di vendemmia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il periodo utile per le
operazioni di vendemmia è stabilito con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
| |