| 1. All'articolo 9 della Costituzione sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto
all'ambiente e promuove le condizioni che rendono effettivo
questo diritto, in ordine alla formazione, alla partecipazione
e all'azione.
Il diritto all'ambiente è esercitato individualmente o
collettivamente nell'ambito delle leggi che lo regolano. Ogni
cittadino ha il dovere di rispettare e conservare le risorse
culturali del Paese, in adempimento del principio di
solidarietà sociale, anche in considerazione del diritto
all'ambiente delle generazioni future.
Il diritto all'ambiente deve essere inteso come diritto
alla conservazione, alla razionale gestione e al miglioramento
delle condizioni naturali dell'aria, delle acque, del suolo e
del territorio complessivo in tutte le sue componenti, nonchè
all'esistenza e alla preservazione dei patrimoni genetici
terrestri dei vari ecosistemi naturali e di tutte le specie
animali e vegetali che in essi vivono allo stato naturale".
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