| Onorevoli Deputati! - Con l'accordo quadro 7 agosto 1998
tra l'Agenzia per la rappresentazione regionale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e confederazioni sindacali
rappresentative, sono state fissate le modalità di elezione e
di funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale
(RSU) in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni,
dando attuazione a quanto previsto dalla recente riforma del
lavoro pubblico (articolo 47, comma 4, del decreto legislativo
n. 29 del 1993, come sostituto dall'articolo 6 del decreto
legislativo n. 396 del 1997). L'accordo quadro rinviava a
specifici accordi integrativi di comparto la definizione di
norme di raccordo per garantire alcune condizioni necessarie
per l'avvio delle operazioni elettorali ai sensi del citato
decreto legislativo n. 29 del 1993 (articolo 2, commi 4 e 5).
Esso fissava altresì il calendario elettorale per tutti i
comparti.
Per il comparto della scuola risultava in particolare
necessario stabilire con specifico accordo l'ambito nel quale
eleggere le RSU (a livello di singolo istituto scolastico o a
livello provinciale di provveditorato agli studi) e
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l'istituzione di collegi riservati per i capi di istituto ai
sensi dell'articolo 47, comma 10, del decreto legislativo n.
29 del 1993, come sostituito dall'articolo 6 del decreto
legislativo n. 396 del 1997.
Nonostante una ininterrotta trattativa tra l'ARAN e le
confederazioni sul primo dei due punti, trattativa che ha reso
necessario un primo rinvio al 25 gennaio 1999 delle operazioni
elettorali nella scuola fissate dall'accordo quadro dal 23 al
25 novembre 1998, le confederazioni sindacali hanno alla fine
dovuto constatare che il processo in corso di attuazione
dell'autonomia scolastica, che entro il 1^ settembre 2000
sposterà le relazioni sindacali e la contrattazione
integrativa dal livello provinciale di provveditorato a quello
di istituti scolastici dotati di autonomia, anche per effetto
dell'attribuzione della personalità giuridica alle istituzioni
scolastiche e delle responsabilità dirigenziali assunte dai
capi di istituto, non rende possibile oggi l'elezione di
organismi elettivi aventi pienamente i requisiti di legge e in
grado di assolvere le funzioni di rappresentanza e di
contrattazione sulla base dell'accordo quadro 7 agosto
1998.
Con il protocollo sottoscritto il 19 gennaio 1999 presso
l'ARAN, le confederazioni CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL e
UGL, che sono largamente rappresentative nel pubblico impiego,
e che nel comparto "scuola" registrano l'adesione di una
percentuale di dipendenti che si avvicina al 90 per cento del
totale degli iscritti, dopo aver constatato che: "(....)
l'applicazione della legge n. 59 del 1997 entro la data del 1^
settembre 2000 realizzerà l'autonomia scolastica attraverso il
dimensionamento della rete degli istituti scolastici nonché il
riconoscimento ai capi di istituto della dirigenza con la
connessa titolarità dei poteri in tema di relazioni sindacali
sulle materie demandate dal CCNL di comparto per il
quadriennio 1998-2001", hanno richiesto che: "il Governo - in
via eccezionale - realizzi la contestuale e coerente proroga
per il comparto scuola del periodo transitorio di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo n. 80 del 1998 anche
per l'accertamento della rappresentitività delle
organizzazioni sindacali da ammettere alle trattative
nazionali, da disporsi con idoneo atto normativo". A
condizione che l'intervento urgente del Governo realizzi le
necessarie condizioni normative, le confederazioni hanno
dichiarato di voler revocare le elezioni delle RSU nel
comparto scuola già fissate per il 25-28 gennaio 1999 e di
voler indire nuove elezioni nel comparto scuola dal 13 al 16
dicembre 2000, elezioni che - a seguito della realizzata
autonomia - si terranno a livello di istituti scolastici
identificati come sede di contrattazione integrativa, secondo
la disciplina prevista dall'accordo sulla costituzione delle
RSU del 7 agosto 1998.
Per consentire il regolare svolgimento delle elezioni
delle RSU nel comparto "scuola", prendendo atto della volontà
delle confederazioni di revocare le elezioni del 25 gennaio
prossimo e di indire nuove elezioni dal 13 al 16 dicembre
2000, secondo il calendario e con le modalità già
autonomamente stabilite nel protocollo 19 gennaio 1999 e per
eliminare qualunque fattore di incertezza normativa, che
potrebbe dare origine a contenzioso, si rende necessario e
urgente adattare, limitatamente al comparto "scuola", le norme
transitorie e di prima applicazione contenute nell'articolo 8
del decreto legislativo n. 396 del 1997, le quali prevedono
una verifica della rappresentitività in base alla media tra il
dato elettorale e quello associativo entro il 31 marzo 1999,
verifica che nella scuola non sarebbe possibile, o che
porterebbe a risultati falsati, fino a quando non si renda
disponibile il dato elettorale con lo svolgimento delle
elezioni alla data individuata dalle parti.
Si segnala, da ultimo, che il provvedimento non comporta
oneri finanziari.
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