| Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'accordo collettivo quadro per la costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei
comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione
del relativo regolamento elettorale, sottoscritto in data 7
agosto 1998;
Considerato che il processo di attuazione
dell'autonomia scolastica in corso ai sensi della legge 15
marzo 1997, n. 59, comporterà l'attribuzione della
personalità giuridica e dell'autonomia agli istituti
scolastici entro il mese di dicembre del 2000, con conseguente
esercizio di nuove funzioni e competenze ed una diversa
articolazione dei livelli ai quali è prevista l'elezione delle
rappresentanze unitarie del personale in base ai contratti e
accordi collettivi vigenti;
Preso atto che con il protocollo del 19 gennaio 1999,
sottoscritto presso l'ARAN, le confederazioni CGIL, CISL, UIL,
CONFSAL, CISAL e UGL, che risultano largamente rappresentative
nel pubblico impiego e che nel comparto "scuola" registrano
l'adesione di una percentuale di dipendenti che si avvicina al
90 per cento del totale degli iscritti, dopo aver constatato
che l'applicazione della citata legge n. 59 del 1997
realizzerà l'autonomia scolastica attraverso il
dimensionamento della rete degli istituti scolastici, nonché
il riconoscimento ai capi di istituto della dirigenza con la
connessa titolarità dei poteri in tema di relazioni sindacali
sulle materie demandate dal contratto collettivo nazionale di
lavoro di comparto per il quadriennio 1998-2001, hanno
dichiarato di voler revocare le elezioni delle rappresentanze
sindacali unitarie nel medesimo comparto già fissate per il
25-28 gennaio 1999 e di volere indire nuove elezioni dal 13 al
16 dicembre 2000, che a seguito della realizzata autonomia si
terranno a livello di istituti scolastici identificati come
sede di contrattazione integrativa in base alla disciplina
prevista dal citato accordo del 7 agosto 1998, a condizione
che il Governo, in via eccezionale, realizzi la contestuale e
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coerente proroga per il comparto "scuola" del periodo
transitorio di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 80, anche per l'accertamento della
rappresentatività delle organizzazioni sindacali da ammettere
alle trattative nazionali;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di
adeguare, limitatamente al comparto "scuola", le disposizioni
transitorie di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 4
novembre 1997, n. 396, come modificato dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenendo conto delle
determinazioni autonomamente assunte dalle predette
confederazioni sindacali rappresentative e dell'espressa
richiesta in tali sensi rivolta al Governo dalle medesime
confederazioni, nonché di consentire nel frattempo la verifica
della rappresentatività nel primo trimestre del 1999 sulla
base del solo dato associativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 22 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro
della pubblica istruzione;
emana
il seguente decreto-legge:
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