| 1. In deroga a quanto diversamente previsto
dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
396, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, nel comparto "scuola" si osservano le seguenti
disposizioni in materia di elezioni di organismi di
rappresentanza unitaria del personale e di valutazione della
rappresentatività delle organizzazioni e confederazioni
sindacali:
a) in relazione ai tempi di attuazione
dell'autonomia scolastica, le elezioni delle rappresentanze
unitarie del personale di cui all'articolo 47 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed
integrazioni, nel comparto "scuola" si svolgono nelle date ed
al livello contrattuale individuati mediante accordi tra
l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi
dell'articolo 47- bis del citato decreto legislativo n.
29 del 1993;
b) in via transitoria, limitatamente al comparto
"scuola", l'ARAN procede alla verifica della rappresentatività
delle organizzazioni e delle confederazioni, di cui
all'articolo 8, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, come modificato dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, in base al solo dato
associativo riferito al 1998; entro il primo trimestre del
2001 l'ARAN provvede, limitatamente al comparto "scuola", alla
verifica definitiva in base alle deleghe relative al 2000 ed
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ai voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie
del personale, ai sensi dell' articolo 47- bis del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche ed integrazioni.
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