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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66110
DDL5593-0002
Progetto di legge Camera n. 5593 - testo presentato - (DDL13-5593)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5593. TESTIPDL
...C5593.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5593 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! - Con la legge della regione Piemonte
  22 dicembre 1997, n. 65, è stato istituito, a decorrere dal 1^
  settembre 1998, il comune di Montiglio Monferrato, mediante
  fusione dei comune di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza.
     L'istituzione del nuovo comune determina la necessità di
  adeguare l'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie
  alla mutata situazione territoriale, in quanto il comune di
  Montiglio faceva parte del circondario della pretura di Asti,
  mentre gli altri due comuni rientravano nell'ambito del
  circondario della pretura di Casale Monferrato - sezione
  distaccata di Moncalvo.
     Inoltre, la conformazione geografica del territorio del
  comune di Montiglio Monferrato rende opportuno provvedere,
  contestualmente, in conformità alle indicazioni provenienti
  dalle amministrazioni interessate, all'inserimento del comune
  di Cunico - fino ad ora compreso nel circondario del tribunale
  di Casale Monferrato - nel circondario del tribunale di Asti,
  giacché, per effetto della fusione dei comuni sopra citati, il
  territorio del comune di Cunico risulta geograficamente
  incluso nell'ambito territoriale proprio del tribunale di
  Asti.
     Nella prospettiva sopra indicata, il presente
  provvedimento è finalizzato alla modificazione della tabella A
  ("Sedi delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture
  della Repubblica"), annessa al regio decreto 30 gennaio 1941,
 
                               Pag. 2
 
  n. 12, come sostituita dalla tabella A annessa alla legge 1^
  febbraio 1989, n. 30, mediante l'inserimento dei comuni di
  Montiglio Monferrato e di Cunico nel circondario della pretura
  di Asti, con contestuale soppressione del comune di Montiglio
  e mediante l'eliminazione, relativamente al circondario della
  pretura di Casale Monferrato, dei comuni di Colcavagno, Cunico
  e Scandeluzza.  Correlativamente, si è inteso procedere alla
  modifica della tabella B ("Sezioni distaccate delle preture
  cirondariali"), annessa alla medesima normativa sopra
  indicata, con riguardo all'elenco dei comuni formanti il
  circondario della pretura di Casale Monferrato - sezione
  distaccata di Moncalvo, mediante la soppressione dei comuni di
  Colcavagno, Cunico e Scandeluzza.  Analogo intervento
  correttivo si è realizzato relativamente alla tabella A
  annessa al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
  mediante la soppressione nel circondario del tribunale di Asti
  del comune di Montiglio ed il correlativo inserimento dei
  comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico e la soppressione,
  nell'elenco dei comuni facenti parte del circondario del
  tribunale di Casale Monferrato, dei comuni di Colcavagno,
  Cunico e Scandeluzza.
     Va segnalato che la modifica apportata dal presente
  provvedimento comporta un ampliamento del bacino di utenza del
  tribunale di Asti estremamente modesto, attesa l'esiguità
  della popolazione dei territori coinvolti.
     Si è, infine, prevista una disciplina transitoria con
  riguardo ai procedimenti, sia civili che penali, promossi
  dinanzi agli uffici giudiziari interessati dal presente
  decreto-legge.  Si deve, infatti, considerare che l'istituzione
  del comune di Montiglio Monferrato e la contestuale estinzione
  dei comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza ha avuto
  decorrenza dal 1^ settembre 1998; con la conseguenza che fino
  all'entrata in vigore del presente decreto-legge la competenza
  territoriale con riguardo all'area dei comuni soppressi e
  sostituiti dal comune di Montiglio Monferrato non risulta in
  alcun modo disciplinata.  L'anomalia di tale situazione
  preclude anche la possibilità di fare ricorso al principio
  della  perpetuatioiurisdictionis  di cui all'articolo 5
  del codice di procedura civile, proprio perché, nella specie,
  difettava un giudice originariamente competente.  Sotto altro
  profilo, lo spostamento del comune di Cunico dal circondario
  di Casale Monferrato a quello di Asti comporta la necessità di
  regolamentare la situazione dei procedimenti pendenti dinanzi
  agli uffici giudiziari di Asti e che si riconnettano ad
  un'individuazione della competenza effettuata sulla base del
  territorio di Cunico.
     La soluzione che si è inteso adottare si articola in primo
  luogo nella statuizione dell'indifferenza alle modifiche
  tabellari, di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge,
  dei procedimenti pendenti dinanzi agli uffici giudiziari di
  Asti e di Casale Monferrato per effetto dell'individuazione
  della competenza, operata in relazione alle precedenti
  classificazioni dei territori dei comuni interessati dal
  provvedimento; ciò, al fine di evitare inopportuni e complessi
  trasferimenti di giudizi in corso; si è, invece, inteso
  escludere da tale principio generale i procedimenti penali,
  nei quali non risultasse ancora proposta l'azione penale,
  relativamente ai quali è sembrato opportuno che il processo
  venisse eventualmente ad instaurarsi dinanzi al giudice
  competente in base alle tabelle vigenti all'atto dell'inizio
  del giudizio.
     Si è, inoltre, dovuto individuare un criterio di
  competenza suscettibile di regolamentare i procedimenti che
  siano stati eventualmente introdotti dinanzi agli uffici di
  Asti e di Casale Monferrato successivamente all'istituzione
  del comune di Montiglio Monferrato; al riguardo, è apparso
  opportuno escludere soluzioni volte a radicare
  indifferentemente la competenza in entrambi i circondari,
  salvando, comunque, i procedimenti già iniziati, sia se
  proposti in relazione all'originaria articolazione delle
  tabelle, sia se proposti in funzione della inclusione del
  territorio del nuovo comune di Montiglio Monferrato nel
  circondario di Asti, giacché la previsione di più fori
  competenti, in funzione dei medesimi criteri, sembra, in linea
  potenziale, suscettibile di dare luogo a problemi di
  coordinamento.  Si è, quindi, ritenuto preferibile stabilire
 
                               Pag. 3
 
  una sorta di  prorogatio  dei criteri di competenza
  antecedenti all'istituzione del comune di Montiglio
  Monferrato, stabilendosi, di fatto, che i procedimenti
  pendenti dinanzi agli uffici giudiziari di Asti (in
  riferimento alla collocazione del comune di Montiglio) e di
  Casale Monferrato (in relazione alla classificazione dei
  comuni di Colcavagno e Scandeluzza), ed introdotti
  successivamente al 1^ settembre 1998, proseguano dinanzi ai
  medesimi uffici, ad eccezione dei procedimenti penali per i
  quali non risulti ancora promossa l'azione penale.
     L'urgenza dell'intervento legislativo deriva dalla
  necessità di colmare il vuoto normativo sopra evidenziato,
  originato dalla discrasia che si è venuta a determinare tra la
  situazione reale e quella rappresentata nelle tabelle delle
  circoscrizioni giudiziarie; in concreto, l'esigenza di
  restituire piena funzionalità all'amministrazione della
  giustizia nei territori interessati integra una situazione di
  straordinaria necessità ed urgenza che giustifica il ricorso
  allo strumento del decreto-legge.
     Il presente intervento normativo, traducendosi soltanto in
  una diversa ripartizione degli ambiti di competenza degli
  uffici giudiziari sopra indicati, non comporta alcun onere
  aggiuntivo per l'erario.
 
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