| Onorevoli Deputati! - Con la legge della regione Piemonte
22 dicembre 1997, n. 65, è stato istituito, a decorrere dal 1^
settembre 1998, il comune di Montiglio Monferrato, mediante
fusione dei comune di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza.
L'istituzione del nuovo comune determina la necessità di
adeguare l'attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie
alla mutata situazione territoriale, in quanto il comune di
Montiglio faceva parte del circondario della pretura di Asti,
mentre gli altri due comuni rientravano nell'ambito del
circondario della pretura di Casale Monferrato - sezione
distaccata di Moncalvo.
Inoltre, la conformazione geografica del territorio del
comune di Montiglio Monferrato rende opportuno provvedere,
contestualmente, in conformità alle indicazioni provenienti
dalle amministrazioni interessate, all'inserimento del comune
di Cunico - fino ad ora compreso nel circondario del tribunale
di Casale Monferrato - nel circondario del tribunale di Asti,
giacché, per effetto della fusione dei comuni sopra citati, il
territorio del comune di Cunico risulta geograficamente
incluso nell'ambito territoriale proprio del tribunale di
Asti.
Nella prospettiva sopra indicata, il presente
provvedimento è finalizzato alla modificazione della tabella A
("Sedi delle corti d'appello, dei tribunali e delle preture
della Repubblica"), annessa al regio decreto 30 gennaio 1941,
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n. 12, come sostituita dalla tabella A annessa alla legge 1^
febbraio 1989, n. 30, mediante l'inserimento dei comuni di
Montiglio Monferrato e di Cunico nel circondario della pretura
di Asti, con contestuale soppressione del comune di Montiglio
e mediante l'eliminazione, relativamente al circondario della
pretura di Casale Monferrato, dei comuni di Colcavagno, Cunico
e Scandeluzza. Correlativamente, si è inteso procedere alla
modifica della tabella B ("Sezioni distaccate delle preture
cirondariali"), annessa alla medesima normativa sopra
indicata, con riguardo all'elenco dei comuni formanti il
circondario della pretura di Casale Monferrato - sezione
distaccata di Moncalvo, mediante la soppressione dei comuni di
Colcavagno, Cunico e Scandeluzza. Analogo intervento
correttivo si è realizzato relativamente alla tabella A
annessa al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51,
mediante la soppressione nel circondario del tribunale di Asti
del comune di Montiglio ed il correlativo inserimento dei
comuni di Montiglio Monferrato e di Cunico e la soppressione,
nell'elenco dei comuni facenti parte del circondario del
tribunale di Casale Monferrato, dei comuni di Colcavagno,
Cunico e Scandeluzza.
Va segnalato che la modifica apportata dal presente
provvedimento comporta un ampliamento del bacino di utenza del
tribunale di Asti estremamente modesto, attesa l'esiguità
della popolazione dei territori coinvolti.
Si è, infine, prevista una disciplina transitoria con
riguardo ai procedimenti, sia civili che penali, promossi
dinanzi agli uffici giudiziari interessati dal presente
decreto-legge. Si deve, infatti, considerare che l'istituzione
del comune di Montiglio Monferrato e la contestuale estinzione
dei comuni di Colcavagno, Montiglio e Scandeluzza ha avuto
decorrenza dal 1^ settembre 1998; con la conseguenza che fino
all'entrata in vigore del presente decreto-legge la competenza
territoriale con riguardo all'area dei comuni soppressi e
sostituiti dal comune di Montiglio Monferrato non risulta in
alcun modo disciplinata. L'anomalia di tale situazione
preclude anche la possibilità di fare ricorso al principio
della perpetuatioiurisdictionis di cui all'articolo 5
del codice di procedura civile, proprio perché, nella specie,
difettava un giudice originariamente competente. Sotto altro
profilo, lo spostamento del comune di Cunico dal circondario
di Casale Monferrato a quello di Asti comporta la necessità di
regolamentare la situazione dei procedimenti pendenti dinanzi
agli uffici giudiziari di Asti e che si riconnettano ad
un'individuazione della competenza effettuata sulla base del
territorio di Cunico.
La soluzione che si è inteso adottare si articola in primo
luogo nella statuizione dell'indifferenza alle modifiche
tabellari, di cui all'articolo 1 del presente decreto-legge,
dei procedimenti pendenti dinanzi agli uffici giudiziari di
Asti e di Casale Monferrato per effetto dell'individuazione
della competenza, operata in relazione alle precedenti
classificazioni dei territori dei comuni interessati dal
provvedimento; ciò, al fine di evitare inopportuni e complessi
trasferimenti di giudizi in corso; si è, invece, inteso
escludere da tale principio generale i procedimenti penali,
nei quali non risultasse ancora proposta l'azione penale,
relativamente ai quali è sembrato opportuno che il processo
venisse eventualmente ad instaurarsi dinanzi al giudice
competente in base alle tabelle vigenti all'atto dell'inizio
del giudizio.
Si è, inoltre, dovuto individuare un criterio di
competenza suscettibile di regolamentare i procedimenti che
siano stati eventualmente introdotti dinanzi agli uffici di
Asti e di Casale Monferrato successivamente all'istituzione
del comune di Montiglio Monferrato; al riguardo, è apparso
opportuno escludere soluzioni volte a radicare
indifferentemente la competenza in entrambi i circondari,
salvando, comunque, i procedimenti già iniziati, sia se
proposti in relazione all'originaria articolazione delle
tabelle, sia se proposti in funzione della inclusione del
territorio del nuovo comune di Montiglio Monferrato nel
circondario di Asti, giacché la previsione di più fori
competenti, in funzione dei medesimi criteri, sembra, in linea
potenziale, suscettibile di dare luogo a problemi di
coordinamento. Si è, quindi, ritenuto preferibile stabilire
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una sorta di prorogatio dei criteri di competenza
antecedenti all'istituzione del comune di Montiglio
Monferrato, stabilendosi, di fatto, che i procedimenti
pendenti dinanzi agli uffici giudiziari di Asti (in
riferimento alla collocazione del comune di Montiglio) e di
Casale Monferrato (in relazione alla classificazione dei
comuni di Colcavagno e Scandeluzza), ed introdotti
successivamente al 1^ settembre 1998, proseguano dinanzi ai
medesimi uffici, ad eccezione dei procedimenti penali per i
quali non risulti ancora promossa l'azione penale.
L'urgenza dell'intervento legislativo deriva dalla
necessità di colmare il vuoto normativo sopra evidenziato,
originato dalla discrasia che si è venuta a determinare tra la
situazione reale e quella rappresentata nelle tabelle delle
circoscrizioni giudiziarie; in concreto, l'esigenza di
restituire piena funzionalità all'amministrazione della
giustizia nei territori interessati integra una situazione di
straordinaria necessità ed urgenza che giustifica il ricorso
allo strumento del decreto-legge.
Il presente intervento normativo, traducendosi soltanto in
una diversa ripartizione degli ambiti di competenza degli
uffici giudiziari sopra indicati, non comporta alcun onere
aggiuntivo per l'erario.
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