| (Garanzia dei crediti concessi dalla Banca
d'Italia).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica può concedere la garanzia per il
rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la
copertura di eventuali rischi del cambio, su linee di credito
attivate dalla Banca d'Italia a favore dei Paesi membri del
Fondo monetario internazionale (FMI) che rispettino le
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condizioni previste dai programmi di risanamento economico
approvati dal Fondo stesso, qualora si verifichino circostanze
impreviste sul piano internazionale che richiedano risorse
finanziarie aggiuntive rispetto a quelle messe a disposizione
dal FMI, nel limite massimo di 2.500 miliardi di lire.
2. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5
agosto 1978, n. 468, con imputazione alle apposite unità
previsionali 3.1.2.17 "garanzie di cambio" e 3.2.2.2 "garanzie
dello Stato", iscritte nello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999 e corrispondenti per gli esercizi successivi.
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