| Il Comitato per la legislazione,
premesso che:
appare opportuno valutare l'adeguatezza dello
strumento normativo utilizzato ai fini dell'intervento che si
intende realizzare, dal momento che, come si evince sia dal
preambolo che dal testo del provvedimento, si tratta di norme
che, pur essendo emanate a seguito della crisi brasiliana,
sembrano destinate ad entrare a regime per tutte le situazioni
analoghe che coinvolgano paesi membri del FMI;
considerato pertanto che le norme potrebbero apparire
finalizzate a prestare garanzie indefinite nell'oggetto, nel
termine dell'intervento e negli oneri conseguenti, tanto più
che il decreto-legge non reca relazione tecnica;
rilevato infine che, sotto il profilo del
collegamento con i lavori legislativi in corso, il contenuto
del decreto-legge è identico, salvo che per l'anno di
decorrenza della copertura finanziaria, a quello di un disegno
di legge (A.C. 4433) all'esame della III Commissione;
ha espresso
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione, sotto il profilo della chiarezza
e della proprietà della formulazione del testo:
all'articolo 1, comma 1, sia specificato se il limite
massimo di 2.500 miliardi di lire è riferito singolarmente
alle garanzie relative ad ogni intervento finanziario
attivabile, ovvero al complesso degli interventi
potenzialmente realizzabili in futuro, con la conseguenza che,
oltre tale cifra, non sarebbe possibile concedere ulteriori
garanzie senza un nuovo provvedimento di legge.
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