| 1. Il primo comma dell'articolo 53 della legge 5 agosto
1978, n. 457, è sostituito dal seguente:
"Gli enti gestori provvedono alla regolarizzazione dei
rapporti di locazione per tutti gli alloggi occupati senza
titolo alla data del 31 dicembre 1994, previo accertamento, da
parte della commissione di cui all'articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, o di
altra equipollente commissione istituita da legge regionale,
del possesso da parte degli occupanti dei requisiti prescritti
dall'articolo 2 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 1035 del 1972".
2. Al secondo comma, lettera c), dell'articolo 53
della legge 5 agosto 1978, n. 457, dopo le parole: "già
individuato in graduatorie pubblicate a norma di legge", sono
aggiunte le seguenti: ", purché sia stata emessa apposita
ordinanza del sindaco a favore dell'avente diritto entro il 31
dicembre 1994".
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