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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66146
DDL5597-0002
Progetto di legge Camera n. 5597 - testo presentato - (DDL13-5597)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5597. TESTIPDL
...C5597.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5597 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Le grandi aree urbane
  rappresentano il punto più critico di ogni strategia volta a
  conseguire obiettivi di sviluppo sostenibile in quanto in esse
  si manifesta quasi l'intera gamma dei più gravi problemi di
  ordine ambientale, con ripercussioni evidenti sulla salute dei
  cittadini e sulla qualità della vita.  E' soprattutto
  l'inquinamento atmosferico connesso con la congestione del
  traffico veicolare privato a rappresentare il problema di
  maggior spessore.
     Il livello dell'inquinamento atmosferico di molti centri
  urbani nel corso degli ultimi anni è migliorato per quanto
  riguarda le concentrazioni di monossido di carbonio e di
  biossido di azoto.  Più problematica resta invece la situazione
  sul fronte dell'ozono e, soprattutto, del particolato e degli
  idrocarburi aromatici, primo fra tutti il benzene, la cui
  principale sorgente è rappresentata dalle emissioni dei
  veicoli a benzina.  L'Organizzazione mondiale della sanità
  (OMS) ha individuato tre effetti principali del benzene sulla
  salute in caso di prolungata esposizione: tossicità ematica,
  tossicità genetica e cancerogenicità.  Secondo le stime della
  Commissione tossicologica nazionale, nei prossimi
  settantacinque anni il numero di casi di leucemia attribuibili
  al benzene nella popolazione potrebbe arrivare sino a
  cinquanta per ogni 1000 casi di leucemia.
     Risulta evidente che la mobilità urbana resta tra i
  principali responsabili di questa situazione ed urge
  intervenire nella maniera più efficace possibile.  Si tratta,
  tra l'altro, di un settore caratterizzato da una forte
  crescita delle emissioni di anidride carbonica (+15 per cento
  tra il 1990 e il 1995), che assume pertanto particolare
 
                               Pag. 2
 
  importanza nell'ambito di una strategia di intervento volta a
  minimizzare il rischio dei cambiamenti climatici.
     Tra i provvedimenti attuativi della legge 4 novembre 1997,
  n. 413, messi a punto dal Ministero dell'ambiente, il decreto
  sul benzene (decreto del Ministro dell'ambiente 27 marzo 1998,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 179 del 3 agosto
  1998) in particolare pone limiti alla circolazione di veicoli
  privati in presenza di livelli medi annui di questi composti
  superiori ai valori obiettivo fissati dalla legge, che passano
  da 15 ug/m. a 10 ug/m.  In sostanza i comuni dovranno
  effettuare un monitoraggio della qualità dell'aria,
  individuare le aree più a rischio e quindi adottare
  provvedimenti di limitazione della circolazione in grado di
  ridurre le concentrazioni degli inquinanti.
     La novità dei provvedimenti previsti dal decreto sul
  benzene rispetto ai precedenti decreti contro l'inquinamento
  atmosferico sta nel superamento di una logica puramente
  emergenziale, secondo la quale si ricorreva a misure
  progressivamente più rigide in relazione alla gravità dei
  superamenti delle soglie di attenzione e di allarme destinate
  a durare solo per i periodi di tempo nei quali le
  concentrazioni superavano i valori di norma.  Gli interventi
  previsti devono invece essere strutturali, programmati,
  proprio perché si tratta di inquinamenti estremamente dannosi
  se inalati per molto tempo: deve essere predisposto dai
  sindaci un vero e proprio piano in grado di ridurre i valori
  medi annui delle concentrazioni di benzene <e degli
  idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e del piombo 10> al di
  sotto dei limiti di legge (per il benzene 10 microgrammi/metro
  cubo dal 1^ gennaio 1999).
     L'obiettivo della presente proposta di legge è di
  modificare l'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile
  1992, n. 285, (Nuovo codice della strada), modificando la
  sanzione pecuniaria e introducendo la previsione della
  sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
  patente di guida da uno a tre mesi in tutti i casi in cui vi
  sia violazione delle prescrizioni di legge in tema di
  obblighi, divieti o limitazioni della circolazione stradale
  nei centri abitati.
 
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