| 1. Il comma 13 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
" 13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di
sospensione o divieto della circolazione o violi gli altri
obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente
articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
del pagamento di un somma da lire 117.500 a lire 470.000 ed
alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione
della patente di guida da uno a tre mesi".
2. Il comma 14 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è
abrogato.
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