| 1. Per l'anno in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge, le risorse da destinare alle finalità di
cui agli articoli precedenti, oltre a quelle già stabilite
dall'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
450, saranno individuate tramite legge per l'assestamento del
bilancio dello Stato.
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