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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66154
DDL5599-0002
Progetto di legge Camera n. 5599 - testo presentato - (DDL13-5599)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5599. TESTIPDL
...C5599.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5599 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7 del testo unico
  delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
  deputati, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1957, n.
  361, prevede la non eleggibilità di particolari soggetti
  titolari di cariche e funzioni pubbliche, e tra questi
  individua anche i presidenti delle giunte provinciali e i
  sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20 mila
  abitanti.  Si tratta di cariche che si differenziano dalle
  altre, previste dal medesimo articolo, per la loro natura
  elettiva e che per tale motivo hanno dato luogo a difficoltà
  interpretative e applicative nei casi in cui le cariche
  medesime siano assunte successivamente al mandato
  parlamentare.  In tali ipotesi, infatti, in assenza di una
  esplicita previsione di legge, la normativa elettorale è stata
  costantemente interpretata nel senso di ritenere che la carica
  comportante ineleggibilità, assunta successivamente al mandato
  parlamentare, comporti una situazione di incompatibilità, con
  relativo obbligo di opzione da parte del deputato interessato.
  Tale interpretazione, che è stata seguita dagli organi della
  verifica dei poteri sin dalla prima legislatura e che è stata
  solo di recente posta in discussione dando luogo a un
  contenzioso nell'ambito della Giunta delle elezioni, si è
  fondata sul principio della "trasformazione" della
  ineleggibilità in incompatibilità, inducendo critiche in
  quanti ritengono discutibile tale trasformazione per la sua
 
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  capacità di comprimere diritti assoluti senza avere alle
  spalle una norma legislativa espressa.
     In questo quadro appare quanto mai necessario un
  intervento del legislatore che dirima con chiarezza la
  problematica in questione, evitando che la medesima possa
  essere oggetto di interpretazioni incerte o, peggio, di
  strumentalizzazioni in relazione ai singoli casi all'esame
  degli organi parlamentari preposti.  In altre parole, è
  indispensabile intervenire legislativamente per rendere
  disponibile una norma di garanzia univoca e definitiva in
  ordine a un delicato aspetto della vita istituzionale.
     In tale senso la presente proposta di legge, all'articolo
  1, intende sancire in via di interpretazione autentica quella
  che appare come la linea piu corretta dal punto di vista
  dell'equilibrio e dell'armonia dei poteri: e cioé
  l'affermazione della incompatibilità delle cariche di
  presidente di giunta provinciale e di sindaco di città con
  popolazione superiore a 20 mila abitanti, assunte
  successivamente al mandato parlamentare.
     A sostegno di tale interpretazione autentica si rileva la
  coincidenza tra elementi essenziali dell'ineleggibilità e
  della incompatibilità: in effetti la carica di sindaco di
  città avente popolazione superiore a 20 mila abitanti, oltre a
  costituire una posizione idonea in via preventiva a
  influenzare l'elettorato (rappresentando ragione sufficiente
  della espressa ineleggibilità) può comportare anche un
  evidente conflitto di interessi in ordine alle decisioni da
  assumere a livello nazionale aventi ricadute sul territorio su
  cui insiste la circoscrizione della città di cui il
  parlamentare assume la carica di sindaco.  Inoltre, appare
  evidente che vi è un problema di cumulo oggettivo di cariche
  particolarmente impegnative dal punto di vista dell'impegno
  personale e che è inopportuno dal punto di vista istituzionale
  far coincidere nella stessa persona due cariche aventi
  particolare rilievo in termini di rappresentanza politica e di
  interessi.
     Accanto alle motivazioni relative al conflitto di
  interessi e all'inopportunità del cumulo, si pongono poi le
  considerazioni direttamente discendenti dalla Costituzione:
  l'articolo 66 della Carta fondamentale afferma che "Ciascuna
  Camera giudica (...) delle cause sopraggiunte di
  ineleggibilità e di incompatibilità", con ciò equiparando
  nella sostanza i due istituti nei casi in cui le cariche siano
  assunte successivamente al mandato parlamentare.
     Il legislatore, infine, su tale materia è chiamato a una
  valutazione politica in ordine all'opportunità di consentire
  il cumulo di cariche istituzionali in capo a soggetti
  politici: in tale valutazione è auspicabile che si opti per
  una netta separazione di impegni, consentendo una più ampia
  partecipazione dei cittadini alla vita politica, a tutto
  vantaggio dell'efficienza e dell'apertura democratica delle
  istituzioni.
     Nella stessa prospettiva dell'affermata incompatibilità
  delle cariche elettive comportanti ineleggibilità, appare
  necessario sancire espressamente, con l'articolo 2 della
  presente proposta di legge, l'incompatibilità tra le cariche
  di presidente di giunta provinciale e di sindaco di città con
  popolazione superiore a 20 mila abitanti, con la carica di
  Ministro del Governo della Repubblica.  Si tratta di un
  conflitto di cariche non considerato da alcuna norma,
  presumibilmente sul presupposto che l'incompatibilità
  derivasse indirettamente dal mandato parlamentare, normalmente
  ricoperto dai Ministri del Governo della Repubblica.  Ma nei
  casi in cui i Ministri medesimi non sono anche parlamentari,
  si crea una situazione di sostanziale incompatibilità non
  sancita da alcuna norma.
     Le motivazioni a base della incompatibilità tra le
  richiamate cariche elettive e l'ufficio di Ministro del
  Governo della Repubblica sono le medesime già citate per
  l'incompatibilità tra le cariche elettive e il mandato
  parlamentare (conflitto di interessi tra sede locale e sede
  nazionale, cumulo di cariche istituzionalmente rilevanti in
  capo alla medesima persona), con l'aggravante del carattere
  monocratico della carica di Ministro nell'espletamento di
  importanti funzioni pubbliche.  Anche in questo caso sono di
  tutta evidenza le ragioni di opportunità e di apertura
  democratica che integrano le ragioni più strettamente
 
                               Pag. 3
 
  giuridiche e istituzionali, convergendo verso la necessità di
  affermare esplicitamente con legge l'incompatibilità della
  carica di Ministro con quella di presidente di giunta
  provinciale o di sindaco di città con popolazione avente più
  di 20 mila abitanti.
     Onorevoli colleghi!  La presente proposta di legge è
  l'occasione per un chiarimento importante: innanzitutto di
  carattere legislativo, ma ancor più di carattere etico ed
  istituzionale.  La definizione di chiare regole che sanciscano
  il divieto di cumulo tra cariche di grande rilievo
  nell'ordinamento politico costituisce un passo in avanti del
  nostro sistema democratico e introduce un elemento di
  chiarezza e di garanzia nella vita politica del Paese.
 
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