| Onorevoli Colleghi! - L'articolo 7 del testo unico
delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1957, n.
361, prevede la non eleggibilità di particolari soggetti
titolari di cariche e funzioni pubbliche, e tra questi
individua anche i presidenti delle giunte provinciali e i
sindaci dei comuni con popolazione superiore a 20 mila
abitanti. Si tratta di cariche che si differenziano dalle
altre, previste dal medesimo articolo, per la loro natura
elettiva e che per tale motivo hanno dato luogo a difficoltà
interpretative e applicative nei casi in cui le cariche
medesime siano assunte successivamente al mandato
parlamentare. In tali ipotesi, infatti, in assenza di una
esplicita previsione di legge, la normativa elettorale è stata
costantemente interpretata nel senso di ritenere che la carica
comportante ineleggibilità, assunta successivamente al mandato
parlamentare, comporti una situazione di incompatibilità, con
relativo obbligo di opzione da parte del deputato interessato.
Tale interpretazione, che è stata seguita dagli organi della
verifica dei poteri sin dalla prima legislatura e che è stata
solo di recente posta in discussione dando luogo a un
contenzioso nell'ambito della Giunta delle elezioni, si è
fondata sul principio della "trasformazione" della
ineleggibilità in incompatibilità, inducendo critiche in
quanti ritengono discutibile tale trasformazione per la sua
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capacità di comprimere diritti assoluti senza avere alle
spalle una norma legislativa espressa.
In questo quadro appare quanto mai necessario un
intervento del legislatore che dirima con chiarezza la
problematica in questione, evitando che la medesima possa
essere oggetto di interpretazioni incerte o, peggio, di
strumentalizzazioni in relazione ai singoli casi all'esame
degli organi parlamentari preposti. In altre parole, è
indispensabile intervenire legislativamente per rendere
disponibile una norma di garanzia univoca e definitiva in
ordine a un delicato aspetto della vita istituzionale.
In tale senso la presente proposta di legge, all'articolo
1, intende sancire in via di interpretazione autentica quella
che appare come la linea piu corretta dal punto di vista
dell'equilibrio e dell'armonia dei poteri: e cioé
l'affermazione della incompatibilità delle cariche di
presidente di giunta provinciale e di sindaco di città con
popolazione superiore a 20 mila abitanti, assunte
successivamente al mandato parlamentare.
A sostegno di tale interpretazione autentica si rileva la
coincidenza tra elementi essenziali dell'ineleggibilità e
della incompatibilità: in effetti la carica di sindaco di
città avente popolazione superiore a 20 mila abitanti, oltre a
costituire una posizione idonea in via preventiva a
influenzare l'elettorato (rappresentando ragione sufficiente
della espressa ineleggibilità) può comportare anche un
evidente conflitto di interessi in ordine alle decisioni da
assumere a livello nazionale aventi ricadute sul territorio su
cui insiste la circoscrizione della città di cui il
parlamentare assume la carica di sindaco. Inoltre, appare
evidente che vi è un problema di cumulo oggettivo di cariche
particolarmente impegnative dal punto di vista dell'impegno
personale e che è inopportuno dal punto di vista istituzionale
far coincidere nella stessa persona due cariche aventi
particolare rilievo in termini di rappresentanza politica e di
interessi.
Accanto alle motivazioni relative al conflitto di
interessi e all'inopportunità del cumulo, si pongono poi le
considerazioni direttamente discendenti dalla Costituzione:
l'articolo 66 della Carta fondamentale afferma che "Ciascuna
Camera giudica (...) delle cause sopraggiunte di
ineleggibilità e di incompatibilità", con ciò equiparando
nella sostanza i due istituti nei casi in cui le cariche siano
assunte successivamente al mandato parlamentare.
Il legislatore, infine, su tale materia è chiamato a una
valutazione politica in ordine all'opportunità di consentire
il cumulo di cariche istituzionali in capo a soggetti
politici: in tale valutazione è auspicabile che si opti per
una netta separazione di impegni, consentendo una più ampia
partecipazione dei cittadini alla vita politica, a tutto
vantaggio dell'efficienza e dell'apertura democratica delle
istituzioni.
Nella stessa prospettiva dell'affermata incompatibilità
delle cariche elettive comportanti ineleggibilità, appare
necessario sancire espressamente, con l'articolo 2 della
presente proposta di legge, l'incompatibilità tra le cariche
di presidente di giunta provinciale e di sindaco di città con
popolazione superiore a 20 mila abitanti, con la carica di
Ministro del Governo della Repubblica. Si tratta di un
conflitto di cariche non considerato da alcuna norma,
presumibilmente sul presupposto che l'incompatibilità
derivasse indirettamente dal mandato parlamentare, normalmente
ricoperto dai Ministri del Governo della Repubblica. Ma nei
casi in cui i Ministri medesimi non sono anche parlamentari,
si crea una situazione di sostanziale incompatibilità non
sancita da alcuna norma.
Le motivazioni a base della incompatibilità tra le
richiamate cariche elettive e l'ufficio di Ministro del
Governo della Repubblica sono le medesime già citate per
l'incompatibilità tra le cariche elettive e il mandato
parlamentare (conflitto di interessi tra sede locale e sede
nazionale, cumulo di cariche istituzionalmente rilevanti in
capo alla medesima persona), con l'aggravante del carattere
monocratico della carica di Ministro nell'espletamento di
importanti funzioni pubbliche. Anche in questo caso sono di
tutta evidenza le ragioni di opportunità e di apertura
democratica che integrano le ragioni più strettamente
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giuridiche e istituzionali, convergendo verso la necessità di
affermare esplicitamente con legge l'incompatibilità della
carica di Ministro con quella di presidente di giunta
provinciale o di sindaco di città con popolazione avente più
di 20 mila abitanti.
Onorevoli colleghi! La presente proposta di legge è
l'occasione per un chiarimento importante: innanzitutto di
carattere legislativo, ma ancor più di carattere etico ed
istituzionale. La definizione di chiare regole che sanciscano
il divieto di cumulo tra cariche di grande rilievo
nell'ordinamento politico costituisce un passo in avanti del
nostro sistema democratico e introduce un elemento di
chiarezza e di garanzia nella vita politica del Paese.
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