| 1. Il primo comma dell'articolo 7 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, deve essere interpretato nel senso che
l'ineleggibilità ivi prevista per i soggetti titolari delle
cariche elettive di cui alle lettere b) e c) del
medesimo comma costituisce, ove la carica sia assunta
successivamente alla elezione parlamentare, causa di
incompatibilità con il mandato parlamentare.
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