| (Marchio di sostenibilità ambientale).
1. Il marchio di sostenibilità ambientale può essere
assegnato ai prodotti o ai servizi che rispondono alle
finalità indicate dall'articolo 1 e che sono, in ogni caso,
conformi alle disposizioni normative vigenti in materia di
sanità, di sicurezza e di ambiente.
2. I prodotti o i servizi di cui al comma 1 devono
assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, devono
basarsi, ove sia possibile, sull'uso di tecnologie pulite e
avere una elevata capacità di disemballaggio, di durata, di
riuso o di riciclo.
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