| (Domanda di assegnazione del
marchio di sostenibilità ambientale).
1. I produttori, gli importatori o coloro che offrono
servizi possono chiedere l'assegnazione del marchio di
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sostenibilità ambientale all'Agenzia nazionale per la
certificazione di prodotti ecosostenibili, di seguito
denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia valuta le domande di assegnazione
considerando le proprietà dei prodotti o dei servizi in
rapporto alle finalità di cui all'articolo 1. A tale fine,
all'Agenzia sono presentati tutti i certificati e i documenti
necessari, compresi i risultati delle verifiche effettuate
dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA)
e dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ai sensi del comma 2
dell'articolo 16.
3. Dopo aver valutato il prodotto, l'Agenzia decide se
assegnare il marchio di sostenibilità ambientale. L'Agenzia si
esprime entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.
4. I membri dell'Agenzia, nonché qualsiasi altra persona
interessata, sono tenuti a non divulgare a terzi le
informazioni di cui hanno avuto conoscenza nel corso della
valutazione di un prodotto o di un servizio per l'assegnazione
del marchio di sostenibilità ambientale.
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