| (Collaborazione scientifiche
ed organismi consultivi).
1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia può
deliberare la stipula di accordi di collaborazione scientifica
con università, enti ed istituti di ricerca, pubblici e
privati, italiani ed esteri. Gli accordi, nei quali sono
definiti anche i relativi aspetti economici, possono, tra
l'altro, prevedere l'effettuazione di attività
tecnico-scientifiche, anche formative, da parte del personale
dell'Agenzia.
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