| (Consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia, composto
da tre membri nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente:
a) elegge il presidente;
b) stabilisce, in attuazione delle direttive del
Ministro dell'ambiente, gli indirizzi generali dell'attività
dell'Agenzia e verifica la rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa e tecnica agli stessi indirizzi;
c) approva, sulla base delle direttive del
Ministro dell'ambiente, il programma triennale di attività e,
nell'ambito di esso, il piano di lavoro annuale che definisce
gli obiettivi ed i programmi da attuare e le priorità,
stabilendo le conseguenti direttive generali per l'azione
amministrativa e la gestione;
d) delibera il bilancio di previsione, le relative
variazioni e il conto consuntivo;
e) approva la relazione del direttore
sull'andamento delle attività e sulla verifica dei risultati
conseguiti;
f) delibera i regolamenti interni;
g) delibera su ogni altro argomento che gli sia
stato sottoposto dal presidente o di cui sia stata richiesta
iscrizione all'ordine del giorno da ciascun componente o che
gli sia attribuito dalla legge o dai regolamenti.
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