| (Funzionamento
del consiglio di amministrazione).
1. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre
anni.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su
convocazione del presidente, di regola almeno una volta al
mese e ogni qualvolta il presidente stesso lo ritenga
necessario, ovvero su richiesta motivata di ciascun componente
del consiglio, entro venti giorni dalla richiesta.
3. Il consiglio di amministrazione è composto dal
presidente e da due membri, designati dal Ministro
dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità e il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Al consiglio
di amministrazione partecipa il direttore generale.
4. I componenti del collegio dei revisori dei conti
assistono alle sedute del consiglio di amministrazione.
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