| (Copertura finanziaria).
1. Per le spese di gestione e di funzionamento
dell'Agenzia è assegnato un contributo dello Stato di lire 3
mila milioni per l'anno 1999 e di lire 4 mila milioni a
decorrere dall'anno 2000. Al relativo onere, pari a lire 3
mila milioni per l'anno 1999 e a lire 4 mila milioni a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base 7.2.2.1 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente.
2. Le somme di cui al presente articolo, non utilizzate
entro l'anno di competenza, possono esserlo negli anni
successivi. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche
nel conto dei residui.
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