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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66180
DDL5601-0003
Progetto di legge Camera n. 5601 - testo presentato - (DDL13-5601)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C5601. TESTIPDL
...C5601.
Pag. 6 DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5601 ZZ13 ZZPD ZZPR
                (Princìpi e criteri direttivi
                della delega legislativa). 
     1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
  legislativo recante il testo unico delle disposizioni in
  materia di dismissione e di gestione delle partecipazioni
  pubbliche.  Il testo unico provvede al riordino della relativa
  disciplina ed apporta le modifiche necessarie, anche in forma
  di integrazione o di abrogazione delle norme vigenti, per il
  migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per
  eliminare eventuali contrasti con i princìpi e i criteri
  direttivi stabiliti dalla presente legge, nonché ai fini
  dell'adeguamento ai princìpi dell'ordinamento comunitario.
     2.  Il decreto è adottato su proposta del Presidente del
  Consiglio dei ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio
  e della programmazione economica e dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di
  grazia e giustizia e con i Ministri interessati in relazione
  all'oggetto delle norme delegate.
     3.  Lo schema del decreto legislativo, a seguito di
  deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è
  trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
  Repubblica perché su di esso sia espresso, entro
  quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere
  delle Commissioni competenti per materia.  Decorso tale termine
  il decreto può essere emanato anche in mancanza di detto
  parere.  Qualora il termine stabilito per il parere delle
  Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
  del termine previsto al comma 1, o successivamente,
  quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
     4.  Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
 
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  da essa fissati, il Governo è autorizzato ad emanare, con la
  procedura indicata nei commi 2 e 3 disposizioni integrative e
  correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma
  1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle
  stesse materie, anche al fine di assicurarne l'adeguamento
  alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
     5.  Salvi i princìpi e criteri direttivi speciali stabiliti
  nei commi seguenti il decreto legislativo di cui al comma 1 è
  ispirato ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
       a)  promozione e accelerazione del processo di
  dismissione delle partecipazioni detenute direttamente o
  indirettamente dallo Stato, al fine di introdurre un maggiore
  grado di concorrenza nei mercati e di rafforzare il ruolo dei
  privati che operano sul territorio nazionale nello specifico
  settore produttivo o in settori collegati;
       b)  semplificazione e trasparenza del processo e
  delle tecniche di dismissione con particolare attenzione alle
  finalità di allargare la partecipazione del pubblico al
  mercato azionario e di realizzare nelle società privatizzate
  condizioni di equilibrio fra le esigenze di efficienza e di
  continuità della gestione e di contendibilità del
  controllo;
       c)  promozione delle condizioni che concorrono al
  perseguimento delle finalità indicate nelle lettere  a)  e
  b),  ivi compresi l'efficienza e la concorrenzialità dei
  mercati e lo sviluppo delle attività produttive;
       d)  attribuzione al Ministero del tesoro, del
  bilancio e della programmazione economica della titolarità
  delle azioni delle società partecipate dallo Stato;
       e)  esercizio dei diritti dell'azionista da parte
  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica, di intesa con il Ministro dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato e con i Ministri di settore
  competenti per materia, secondo le direttive del Presidente
 
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  del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle risoluzioni
  parlamentari sul Documento di programmazione
  economico-finanziaria, con il fine di valorizzare le
  partecipazioni e di promuovere le condizioni di cui alla
  lettera  c),  anche mediante gli opportuni interventi di
  riorganizzazione societaria propedeutici alla dismissione
  della partecipazione;
       f)  nei casi previsti dalla legge, nonché per le
  partecipazioni, non destinate alla dismissione, in società
  individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che
  svolgono in via esclusiva o prevalente attività e servizi
  direttamente strumentali alle funzioni istituzionali delle
  singole amministrazioni, i diritti dell'azionista sono
  esercitati dalle amministrazioni stesse, nel rispetto delle
  modalità e dei fini previsti dalla presente lettera, sentito
  il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica per quanto riguarda i profili patrimoniali,
  finanziari e statutari.
     6.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 prevede che
  gli enti pubblici economici possono essere trasformati in
  società per azioni con decreto del Presidente del Consiglio
  dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri,
  ferma restando l'applicazione dell'articolo 2330 del codice
  civile, commi terzo e quarto.  Il decreto di trasformazione,
  comprensivo anche dello statuto sociale, tiene luogo di tutti
  gli adempimenti previsti per la costituzione delle società per
  azioni e determina, nel rispetto di quanto previsto
  dall'articolo 2327 del codice civile, il capitale della
  società, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.  Entro tre
  mesi dalla costituzione della società, gli amministratori
  richiedono a un esperto, designato dal presidente del
  tribunale, una relazione giurata ai sensi e per gli effetti
  dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile.  Sulla base
  di tale relazione gli amministratori determinano l'ammontare
  definitivo del capitale sociale.
     7.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede a
  determinare, in relazione ai particolari ordinamenti delle
 
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  diverse amministrazioni pubbliche non statali di cui
  all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
  l993, n. 29, che esercitano la vigilanza sugli enti da
  trasformare, i criteri per l'individuazione dei soggetti e
  degli organi competenti ad adottare i provvedimenti relativi
  alla trasformazione di cui al comma 6.  Per quanto compatibili
  con la presente legge si applicano i princìpi ed i criteri
  direttivi di cui all'articolo 17, commi da 51 a 59, della
  legge 15 maggio 1997, n. 127.
     8.  Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo
  il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi
  relativi alle procedure di dismissione:
       a)  le alienazioni delle partecipazioni dello Stato
  in società per azioni e i conferimenti effettuati dallo Stato
  nelle stesse società partecipate, nonché gli adempimenti
  complementari e strumentali alle predette operazioni, sono
  effettuati in deroga alle vigenti norme di contabilità
  generale dello Stato e non sono soggetti al versamento dei
  corrispettivi per i servizi resi dalla Commissione nazionale
  per le società e la borsa (Consob);
       b)  per le società partecipate direttamente dallo
  Stato la decisione di procedere alla dismissione e la scelta
  delle modalità di alienazione sono effettuate con decreto del
  Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica e del Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, di concerto con i Ministri di settore
  interessati.  La decisione di procedere alla dismissione delle
  partecipazioni nelle società partecipate indirettamente dallo
  Stato è assunta dagli organi della società titolare delle
  predette partecipazioni.  All'alienazione si procede mediante
  offerta pubblica di vendita, ovvero mediante asta o trattativa
  diretta con procedura competitiva;
       c)  per le società, partecipate direttamente o
  indirettamente dallo Stato, che gestiscono servizi di pubblica
  utilità o che comunque sono titolari di diritti speciali o
  esclusivi, ai sensi delle vigenti disposizioni, o che operino
 
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  in settori di interesse strategico, previamente individuati
  con delibera del Consiglio dei ministri, prima che venga
  assunta la decisione di procedere alla dismissione della
  partecipazione, sono definiti, con delibera del Consiglio dei
  ministri, i criteri e le condizioni per la privatizzazione,
  che stabiliscano anche le quote di dismissione, e le relative
  modalità di dismissione, con riferimento anche all'eventuale
  regime concessorio, previo parere delle competenti Commissioni
  parlamentari.  Sui criteri e le condizioni per la
  privatizzazione e sulle modalità di dismissione è acquisito il
  parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
  Se la dismissione comporta la perdita del controllo diretto o
  indiretto da parte dello Stato essa è sottoposta anche al
  parere dell'Autorità di regolazione del settore, ove
  istituita.
     9.  Con il decreto legislativo di cui al comma 1 si
  provvede all'abrogazione delle norme che prevedono poteri
  speciali in favore dello Stato o di amministrazioni pubbliche
  che detengono o hanno detenuto partecipazioni in società per
  azioni, in contrasto con i princìpi dell'ordinamento
  comunitario, salva la possibilità di prevedere poteri
  speciali, a carattere temporaneo, ove ricorrono le seguenti
  condizioni:  a)  natura non discriminatoria;  b)
  rispondenza a rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse
  generale, con particolare riguardo all'ordine pubblico, alla
  sicurezza pubblica, alla sanità e alla difesa;  c)
  idoneità al perseguimento dell'obiettivo perseguito;
  d)  proporzionalità della misura.  Eventuali poteri
  autorizzatori devono essere fondati su criteri obiettivi,
  stabili nel tempo e resi previamente pubblici.
     10.  Il decreto legislativo di cui al comma 1 stabilisce le
  norme transitorie rese necessarie dall'attuazione di quanto
  disposto al comma 9.
     11.  Nell'esercizio della delega di cui al presente
  articolo sono previste, relativamente alla trasformazione di
  enti pubblici in società per azioni ed alle conseguenti
 
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  operazioni, norme improntate ai princìpi di neutralità e di
  continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.
     12.  Le amministrazioni pubbliche non statali adeguano,
  entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
  legislativo di cui al comma 1, i propri ordinamenti in materia
  di partecipazioni azionarie ai princìpi e ai criteri di cui al
  presente articolo ed a quelli desumibili dalle disposizioni
  emanate in attuazione della delega ivi prevista.
 
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