| (Princìpi e criteri direttivi
della delega legislativa).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo recante il testo unico delle disposizioni in
materia di dismissione e di gestione delle partecipazioni
pubbliche. Il testo unico provvede al riordino della relativa
disciplina ed apporta le modifiche necessarie, anche in forma
di integrazione o di abrogazione delle norme vigenti, per il
migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per
eliminare eventuali contrasti con i princìpi e i criteri
direttivi stabiliti dalla presente legge, nonché ai fini
dell'adeguamento ai princìpi dell'ordinamento comunitario.
2. Il decreto è adottato su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e dei Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia e con i Ministri interessati in relazione
all'oggetto delle norme delegate.
3. Lo schema del decreto legislativo, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, è
trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della
Repubblica perché su di esso sia espresso, entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, il parere
delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine
il decreto può essere emanato anche in mancanza di detto
parere. Qualora il termine stabilito per il parere delle
Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
del termine previsto al comma 1, o successivamente,
quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi
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da essa fissati, il Governo è autorizzato ad emanare, con la
procedura indicata nei commi 2 e 3 disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma
1, coordinandovi, qualora necessario, le norme vigenti nelle
stesse materie, anche al fine di assicurarne l'adeguamento
alle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
5. Salvi i princìpi e criteri direttivi speciali stabiliti
nei commi seguenti il decreto legislativo di cui al comma 1 è
ispirato ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) promozione e accelerazione del processo di
dismissione delle partecipazioni detenute direttamente o
indirettamente dallo Stato, al fine di introdurre un maggiore
grado di concorrenza nei mercati e di rafforzare il ruolo dei
privati che operano sul territorio nazionale nello specifico
settore produttivo o in settori collegati;
b) semplificazione e trasparenza del processo e
delle tecniche di dismissione con particolare attenzione alle
finalità di allargare la partecipazione del pubblico al
mercato azionario e di realizzare nelle società privatizzate
condizioni di equilibrio fra le esigenze di efficienza e di
continuità della gestione e di contendibilità del
controllo;
c) promozione delle condizioni che concorrono al
perseguimento delle finalità indicate nelle lettere a) e
b), ivi compresi l'efficienza e la concorrenzialità dei
mercati e lo sviluppo delle attività produttive;
d) attribuzione al Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica della titolarità
delle azioni delle società partecipate dallo Stato;
e) esercizio dei diritti dell'azionista da parte
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di intesa con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con i Ministri di settore
competenti per materia, secondo le direttive del Presidente
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del Consiglio dei ministri e tenuto conto delle risoluzioni
parlamentari sul Documento di programmazione
economico-finanziaria, con il fine di valorizzare le
partecipazioni e di promuovere le condizioni di cui alla
lettera c), anche mediante gli opportuni interventi di
riorganizzazione societaria propedeutici alla dismissione
della partecipazione;
f) nei casi previsti dalla legge, nonché per le
partecipazioni, non destinate alla dismissione, in società
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività e servizi
direttamente strumentali alle funzioni istituzionali delle
singole amministrazioni, i diritti dell'azionista sono
esercitati dalle amministrazioni stesse, nel rispetto delle
modalità e dei fini previsti dalla presente lettera, sentito
il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per quanto riguarda i profili patrimoniali,
finanziari e statutari.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 1 prevede che
gli enti pubblici economici possono essere trasformati in
società per azioni con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri,
ferma restando l'applicazione dell'articolo 2330 del codice
civile, commi terzo e quarto. Il decreto di trasformazione,
comprensivo anche dello statuto sociale, tiene luogo di tutti
gli adempimenti previsti per la costituzione delle società per
azioni e determina, nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 2327 del codice civile, il capitale della
società, sulla base dell'ultimo bilancio approvato. Entro tre
mesi dalla costituzione della società, gli amministratori
richiedono a un esperto, designato dal presidente del
tribunale, una relazione giurata ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Sulla base
di tale relazione gli amministratori determinano l'ammontare
definitivo del capitale sociale.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede a
determinare, in relazione ai particolari ordinamenti delle
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diverse amministrazioni pubbliche non statali di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
l993, n. 29, che esercitano la vigilanza sugli enti da
trasformare, i criteri per l'individuazione dei soggetti e
degli organi competenti ad adottare i provvedimenti relativi
alla trasformazione di cui al comma 6. Per quanto compatibili
con la presente legge si applicano i princìpi ed i criteri
direttivi di cui all'articolo 17, commi da 51 a 59, della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
8. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo
il Governo si atterrà ai seguenti princìpi e criteri direttivi
relativi alle procedure di dismissione:
a) le alienazioni delle partecipazioni dello Stato
in società per azioni e i conferimenti effettuati dallo Stato
nelle stesse società partecipate, nonché gli adempimenti
complementari e strumentali alle predette operazioni, sono
effettuati in deroga alle vigenti norme di contabilità
generale dello Stato e non sono soggetti al versamento dei
corrispettivi per i servizi resi dalla Commissione nazionale
per le società e la borsa (Consob);
b) per le società partecipate direttamente dallo
Stato la decisione di procedere alla dismissione e la scelta
delle modalità di alienazione sono effettuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri di settore
interessati. La decisione di procedere alla dismissione delle
partecipazioni nelle società partecipate indirettamente dallo
Stato è assunta dagli organi della società titolare delle
predette partecipazioni. All'alienazione si procede mediante
offerta pubblica di vendita, ovvero mediante asta o trattativa
diretta con procedura competitiva;
c) per le società, partecipate direttamente o
indirettamente dallo Stato, che gestiscono servizi di pubblica
utilità o che comunque sono titolari di diritti speciali o
esclusivi, ai sensi delle vigenti disposizioni, o che operino
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in settori di interesse strategico, previamente individuati
con delibera del Consiglio dei ministri, prima che venga
assunta la decisione di procedere alla dismissione della
partecipazione, sono definiti, con delibera del Consiglio dei
ministri, i criteri e le condizioni per la privatizzazione,
che stabiliscano anche le quote di dismissione, e le relative
modalità di dismissione, con riferimento anche all'eventuale
regime concessorio, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Sui criteri e le condizioni per la
privatizzazione e sulle modalità di dismissione è acquisito il
parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Se la dismissione comporta la perdita del controllo diretto o
indiretto da parte dello Stato essa è sottoposta anche al
parere dell'Autorità di regolazione del settore, ove
istituita.
9. Con il decreto legislativo di cui al comma 1 si
provvede all'abrogazione delle norme che prevedono poteri
speciali in favore dello Stato o di amministrazioni pubbliche
che detengono o hanno detenuto partecipazioni in società per
azioni, in contrasto con i princìpi dell'ordinamento
comunitario, salva la possibilità di prevedere poteri
speciali, a carattere temporaneo, ove ricorrono le seguenti
condizioni: a) natura non discriminatoria; b)
rispondenza a rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse
generale, con particolare riguardo all'ordine pubblico, alla
sicurezza pubblica, alla sanità e alla difesa; c)
idoneità al perseguimento dell'obiettivo perseguito;
d) proporzionalità della misura. Eventuali poteri
autorizzatori devono essere fondati su criteri obiettivi,
stabili nel tempo e resi previamente pubblici.
10. Il decreto legislativo di cui al comma 1 stabilisce le
norme transitorie rese necessarie dall'attuazione di quanto
disposto al comma 9.
11. Nell'esercizio della delega di cui al presente
articolo sono previste, relativamente alla trasformazione di
enti pubblici in società per azioni ed alle conseguenti
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operazioni, norme improntate ai princìpi di neutralità e di
continuità dei valori fiscalmente riconosciuti.
12. Le amministrazioni pubbliche non statali adeguano,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, i propri ordinamenti in materia
di partecipazioni azionarie ai princìpi e ai criteri di cui al
presente articolo ed a quelli desumibili dalle disposizioni
emanate in attuazione della delega ivi prevista.
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