| 1. L'annullamento riguarda le rate relative ai crediti di
aiuto, per capitale ed interessi, scadenti dal 1^ gennaio 1999
al 31 dicembre 2003, inclusi gli eventuali arretrati al 31
dicembre 1998, per i quali sia stata già effettuata almeno una
erogazione entro il 30 giugno 1998.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato a provvedere, con
proprio decreto, all'annullamento delle rate di cui al comma
1.
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