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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66187
DDL5603-0002
Progetto di legge Camera n. 5603 - testo presentato - (DDL13-5603)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5603. TESTIPDL
...C5603.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5603 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Il comma 43 dell'articolo 1 della
  legge 8 agosto 1995, n. 335, ha finito con il far conseguire,
  rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assicurazione
  contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o all'Istituto
  nazionale della previdenza sociale (INPS) un indebito
  arricchimento a danno degli invalidi del lavoro nei confronti
  dei quali è stato, di fatto, cancellato il risarcimento, sia
  che venga corrisposta la rendita INAIL (e non anche la
  pensione INPS), sia che venga corrisposta la sola pensione
  INPS (e non anche la rendita INAIL).
     L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 ha
  infatti disposto l'alternatività dei due trattamenti,
  togliendo il diritto a usufruire cumulativamente dei due
  trattamenti, com'era previsto dalla legislazione
  precedentemente in vigore, essendo il trattamento
  pensionistico un trattamento previdenziale costituito sulla
  base di ritenute corrisposte dal datore di lavoro e dal
  lavoratore ed essendo, invece, l'iscrizione all'INAIL una
  forma assicurativa obbligatoria in base alla quale il datore
  di lavoro è posto nella condizione che siano risarciti i danni
  subiti dai lavoratori dipendenti in caso di infortunio sul
  lavoro.
     Perchè si verifica un indebito arricchimento a causa del
  citato comma 43 dell'articolo 1?  Perché se il lavoratore opta
  per la pensione INPS, l'INAIL non erogherà alcuna rendita e
  viceversa nel caso di opzione da parte del lavoratore per la
  rendita INAIL.
     Il tutto con un risultato assai iniquo.
 
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     Nel caso di lavoratore (o di suoi eredi) con pochi anni di
  servizio, l'opzione per la rendita INAIL è più conveniente.
     Nel caso di lavoratore (o di suoi eredi) con molti anni di
  servizio l'opzione per la pensione INPS fa sì che il danno
  (invalidità o morte conseguente all'infortunio sul lavoro)
  rimanga non risarcito.
     C'è una palese disparità legislativa di trattamento anche
  ove si confronti la situazione del lavoratore che abbia
  contratto una polizza assicurativa sulla vita.
     Ove un tale lavoratore rimanga vittima di una morte
  traumatica (va al mare e annega, c'è un'alluvione ed è
  travolto da una frana, eccetera) i suoi eredi conseguiranno
  sia il premio assicurativo, sia la pensione di reversibilità,
  posto che il  de cuius  avesse già maturato il diritto
  alla pensione INPS.
     Insomma, le morti per cause extra-lavorative avrebbero una
  tutela maggiore rispetto agli infortuni sul lavoro con esiti
  mortali.
     Presentiamo, pertanto, una proposta di legge che consta di
  un solo articolo e che prevede l'abrogazione del comma 43
  dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
 
DATA=990126 FASCID=DDL13-5603 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5603 TOTPAG=0003 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=010 PAGFIN=0002 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=560300 00 FASCIDC=13DDL5603 SORTNAV=0560300 000 00000 ZZDDLC5603 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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