| Onorevoli Colleghi! - Il comma 43 dell'articolo 1 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, ha finito con il far conseguire,
rispettivamente, all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS) un indebito
arricchimento a danno degli invalidi del lavoro nei confronti
dei quali è stato, di fatto, cancellato il risarcimento, sia
che venga corrisposta la rendita INAIL (e non anche la
pensione INPS), sia che venga corrisposta la sola pensione
INPS (e non anche la rendita INAIL).
L'articolo 1, comma 43, della legge n. 335 del 1995 ha
infatti disposto l'alternatività dei due trattamenti,
togliendo il diritto a usufruire cumulativamente dei due
trattamenti, com'era previsto dalla legislazione
precedentemente in vigore, essendo il trattamento
pensionistico un trattamento previdenziale costituito sulla
base di ritenute corrisposte dal datore di lavoro e dal
lavoratore ed essendo, invece, l'iscrizione all'INAIL una
forma assicurativa obbligatoria in base alla quale il datore
di lavoro è posto nella condizione che siano risarciti i danni
subiti dai lavoratori dipendenti in caso di infortunio sul
lavoro.
Perchè si verifica un indebito arricchimento a causa del
citato comma 43 dell'articolo 1? Perché se il lavoratore opta
per la pensione INPS, l'INAIL non erogherà alcuna rendita e
viceversa nel caso di opzione da parte del lavoratore per la
rendita INAIL.
Il tutto con un risultato assai iniquo.
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Nel caso di lavoratore (o di suoi eredi) con pochi anni di
servizio, l'opzione per la rendita INAIL è più conveniente.
Nel caso di lavoratore (o di suoi eredi) con molti anni di
servizio l'opzione per la pensione INPS fa sì che il danno
(invalidità o morte conseguente all'infortunio sul lavoro)
rimanga non risarcito.
C'è una palese disparità legislativa di trattamento anche
ove si confronti la situazione del lavoratore che abbia
contratto una polizza assicurativa sulla vita.
Ove un tale lavoratore rimanga vittima di una morte
traumatica (va al mare e annega, c'è un'alluvione ed è
travolto da una frana, eccetera) i suoi eredi conseguiranno
sia il premio assicurativo, sia la pensione di reversibilità,
posto che il de cuius avesse già maturato il diritto
alla pensione INPS.
Insomma, le morti per cause extra-lavorative avrebbero una
tutela maggiore rispetto agli infortuni sul lavoro con esiti
mortali.
Presentiamo, pertanto, una proposta di legge che consta di
un solo articolo e che prevede l'abrogazione del comma 43
dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
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