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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66190
DDL5604-0002
Progetto di legge Camera n. 5604 - testo presentato - (DDL13-5604)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5604. TESTIPDL
...C5604.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5604 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - Come spesso accade, già in sede
  di prima applicazione qualche legge mostra repentinamente
  qualche imperfezione, certo di importanza del tutto
  secondaria, ma che rischia di "snaturare" l'intento del
  legislatore creando, per così dire, effetti distorsivi, nonché
  appigli per facili scappatoie.  Ci si riferisce in questo caso
  alla recente legge in materia di obiezione di coscienza (legge
  8 luglio 1998, n. 230), che già dopo i primi mesi di
  attuazione ha consentito di evidenziare una fastidiosa
  questione relativa all'applicazione di quanto disposto
  dall'articolo 14.  Tale articolo individua nella figura del
  pretore il giudice competente a giudicare gli obiettori
  ammessi al servizio civile che rifiutino di prestarlo e coloro
  che, non avendo chiesto o non avendo ottenuto l'ammissione al
  servizio civile, rifiutino di prestare il servizio militare,
  prima o dopo averlo assunto.  Tali reati sono puniti entrambi
  con la reclusione da sei mesi a due anni.  Il medesimo articolo
  14, al comma 4, prevede tuttavia che in caso di sentenza
  penale di condanna per uno dei suddetti reati scatti l'esonero
  dagli obblighi di leva.  A questo proposito va rilevato che,
  con una disposizione simile, l'imputato, dopo aver richiesto
  il patteggiamento della pena ed essersi riconosciuto colpevole
  del reato, potrebbe avere una condanna non superiore a tre
  mesi.  Questo gli permetterebbe di saldare il suo debito con la
  giustizia pagando una multa e non scontando alcuna pena
  detentiva.  La legge prevede, infatti, questa possibilità,
  peraltro nemmeno molto onerosa dato che si tratterebbe di
  pagare 75 mila lire per ogni giorno di reclusione al quale si
  è stati condannati.  A conti fatti, per una condanna a tre mesi
  la sanzione si risolverebbe nel pagamento della modica somma
  di 6 milioni e 750 mila lire, somma questa che si ridurrebbe
  ulteriormente qualora si tratti di giovani senza una propria
  fonte di reddito.
 
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     In questo modo si eviterebbe di prestare il servizio
  militare.  Non solo: con il patteggiamento della pena è anche
  automatica la concessione del beneficio della non menzione
  della condanna nel casellario giudiziario.  Così non accade a
  chi sceglie l'obiezione totale sin dall'inizio e, non
  presentando neppure domanda di servizio civile sostitutivo, si
  rifiuta di prestare il servizio militare.  Questi giovani sono
  destinati a svolgere il periodo di ferma obbligatoria di
  servizio civile (dieci mesi) in una struttura carceraria
  militare.  Invece, chi dapprima chiede ed ottiene di poter
  svolgere il servizio sostitutivo di quello militare e poi -
  verrebbe da aggiungere - constatati il vantaggio e
  l'inconsistenza della pena, si dichiara obiettore totale, se
  la cava con una semplice multa.  Non vi è dubbio circa la
  negatività di ciò, e queste non sono solo supposizioni o
  ipotesi teoriche dato che già qualche avvisaglia di
  comportamenti di questo tipo si è presentata sulla stampa
  locale.
     Per le considerazioni suddette, seppur illustrate
  brevemente, si rende pertanto necessaria una modifica alla
  legge 8 luglio 1998 n. 230, nel senso di abrogare il comma 4
  dell'articolo 14.  In questo modo si eviterebbero indubbiamente
  meschine strumentalizzazioni della disposizione e non si
  correrebbe il rischio di mortificare l'importanza ed il
  valore, etico, civile e religioso che per molti giovani
  riveste la scelta dell'obiezione di coscienza.  E che dire poi
  del principio di uguaglianza!  Il "beneficio" previsto dal
  comma 4 dell'articolo 14 della legge n. 230 del 1998 favorisce
  essenzialmente alcuni rispetto ad altri.  Esso rappresenta una
  evidente alterazione di fatto del principio di uguaglianza
  visto che giovani facoltosi, forse un poco più smaliziati di
  altri o solo meno convinti del valore della scelta di
  obiezione di coscienza, potrebbero permettersi di evitare di
  prestare sia il servizio militare che quello civile
  sostitutivo.
 
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