| 1. Dopo l'articolo 707 del codice penale è inserito il
seguente:
"Art. 707- bis. - (Possesso ingiustificato di
valori). Fuori dei casi previsti dagli articoli 648,
648- bis e 648- ter, nonché dall'articolo
12- quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356, chiunque, essendo stato condannato per delitti
determinati da motivi di lucro, senza che sia intervenuta
sentenza di riabilitazione ai sensi dell'articolo 178, è colto
in possesso di denaro, beni od oggetti, di valore notevolmente
sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività
economica, dei quali non giustifichi la provenienza, è punito
con l'arresto da tre mesi a un anno. Il giudice ordina la
confisca del denaro, dei beni o degli oggetti medesimi".
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