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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66196
DDL5606-0002
Progetto di legge Camera n. 5606 - testo presentato - (DDL13-5606)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5606. TESTIPDL
...C5606.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5606 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! -Con la proposta di legge AC n.
  5605, precedentemente presentata, alla cui relazione si rinvia
  per le considerazioni di carattere generale sulla natura e
  sulle finalità delle norme penali sanzionatorie dei reati di
  pericolo, si è proposta l'introduzione dell'articolo
  707- bis  del codice penale, concernente il reato
  contravvenzionale del possesso ingiustificato di valori,
  fattispecie venuta meno a seguito della dichiarazione di
  incostituzionalità della norma, operata dalla Corte
  costituzionale con la sentenza n. 370 del 2 novembre 1996.
     La norma ivi configurata persegue intendimenti di
  prevenzione generale dei reati contro il patrimonio o comunque
  commessi per fini di lucro.  A questa risulta commisurata la
  sanzione, che è stabilita nell'arresto da tre mesi a un anno,
  integrato con la previsione obbligatoria della misura di
  sicurezza patrimoniale della confisca dei valori o dei beni
  della cui provenienza il reo non sia stato in grado di rendere
  ragione.
     Per questo suo carattere, riflesso nella natura
  contravvenzionale del reato da essa configurato, la
  disposizione non appare tuttavia idonea a reprimere con pari
  efficacia forme di criminalità più gravi e pericolose per
  l'estensione e la ramificazione delle organizzazioni e per la
  natura dei delitti ai quali sono preordinate, allo stesso modo
  in cui non lo era - com'ebbe a rilevare incidentalmente nella
  citata sentenza la Corte costituzionale, svolgendo per altro
  una considerazione più attinente ad aspetti di politica
  criminale che a ragioni di sistematica giuridica - la norma
  dell'articolo 708 del codice penale, venuta meno perché
  dichiarata costituzionalmente illegittima.
 
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     Di ciò già in passato s'era ben avveduto il legislatore,
  che con il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
  all'articolo 12- quiquies,  comma 2, aveva apprestato una
  norma intesa a colpire il possesso ingiustificato di valori
  come elemento sintomatico di un arricchimento conseguente al
  compimento di gravi reati o alla partecipazione ad
  associazioni criminali.  Questa disposizione (nel testo
  modificato dal decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993,
  n. 461) prevedeva la pena della reclusione da due a cinque
  anni, con la confisca dei valori, beni o altre utilità, a
  carico di coloro che, essendo imputati in procedimento penale
  per taluni delitti espressamente indicati, non avessero potuto
  giustificare la legittima provenienza di denaro, beni o altre
  utilità, di valore sproporzionato al proprio reddito,
  dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o all'attività
  economica svolta, dei quali - anche per interposta persona
  fisica o giuridica - fossero titolari o avessero a qualsiasi
  titolo la disponibilità.
     La Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 9
  febbraio 1994, dichiarò l'incostituzionalità di questa
  disposizione, rilevando come la condizione di persona
  sottoposta a procedimento penale assuma connotazioni del tutto
  amorfe rispetto al diritto sostanziale, e non sia dunque
  idonea a fondare sospetti o presunzioni sulla cui base
  qualificare una specifica condotta che il legislatore ritenga
  meritevole di sanzione penale.  Ciò, infatti, determinerebbe
  "l'arbitraria assimilazione di condizioni (quella di
  condannato e quella di imputato) che il costituente ha invece
  inteso separare nettamente".  Nella stessa sentenza, per altro,
  la Corte formulò significativi rilievi circa un altro dei
  motivi di censura addotti dai giudici  a quibus,  la
  ritenuta inversione dell'onere della prova, assumendo a
  termine di raffronto gli articoli 707 e 708 (allora vigente)
  del codice penale.  Con richiamo alla propria precedente
  giurisprudenza, il giudice delle leggi osservò infatti che in
  queste ultime disposizioni non è richiesta la prova della
  legittimità della provenienza o della destinazione degli
  oggetti in esse indicati, limitandosi esse a pretendere
  "un'attendibile e circostanziata spiegazione, da valutarsi in
  concreto nelle singole fattispecie, secondo i princìpi della
  libertà delle prove e del libero convincimento".
     Ciò premesso, la presente proposta di legge mira a
  introdurre una fattispecie di delitto - collocata nel capo del
  codice penale concernente i delitti contro il patrimonio
  mediante frode in ragione della sua assimilabilità ai reati di
  cui agli articoli 648 (ricettazione), 648- bis
  (riciclaggio) e 648- ter  (impiego di denaro, beni o
  utilità di provenienza illecita) - idonea a impedire il
  godimento di beni la cui illecita provenienza possa presumersi
  sulla base del concorso di condizioni soggettive, elementi di
  carattere obiettivo e circostanze di fatto tassativamente
  enunziate.
     Le condizioni soggettive sono determinate con riferimento
  a condanne penali definitive per reati di particolare gravità,
  dal cui compimento sogliano derivare proventi patrimoniali.
  Essi sono specificati con riferimento ai delitti di cui agli
  articoli da 314 a 320 (peculato, concussione, corruzione), 353
  (turbata libertà degli incanti), 356 (frode nelle pubbliche
  forniture), 416 (associazione per delinquere), 416- bis
  (associazione di tipo mafioso), 419 (devastazione e
  saccheggio), 453 (falsificazione di monete, spendita e
  introduzione nello Stato, previo concerto, di monete
  falsificate), 459 (falsificazione di valori di bollo,
  introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in
  circolazione di valori di bollo falsificati), 460
  (contraffazione di carta filigranata in uso per la
  fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di
  bollo), 461 (fabbricazione o detenzione di filigrane o di
  strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori
  di bollo o di carta filigranata), 600 (riduzione in
  schiavitù), 601 (tratta e commercio di schiavi), 602
  (alienazione e acquisto di schiavi), 605 (sequestro di
  persona), 624 (furto), 628 (rapina), 629 (estorsione), 630
  (sequestro di persona a scopo di estorsione), 633 (invasione
  di terreni o edifici), 634 (turbativa violenta del possesso di
 
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  cose immobili), 640 (truffa), 640- bis  (truffa aggravata
  per il conseguimento di erogazioni pubbliche), 640- ter
  (frode informatica), 643 (circonvenzione di persone incapaci),
  644 (usura), 644- bis  (usura impropria), 645 (frode in
  emigrazione), 646 (appropriazione indebita), 648
  (ricettazione), 648- bis  (riciclaggio), 648- ter
  (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
  del codice penale.
     Sono inoltre contemplati tutti i delitti comunque commessi
  avvalendosi delle condizioni previste dal citato articolo
  416- bis  o con il fine di agevolare l'attività delle
  associazioni di cui al medesimo articolo, i delitti in materia
  di contrabbando nonché i delitti di cui agli articoli 73
  (produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e
  psicotrope), 74 (associazione finalizzata al traffico illecito
  di sostanze stupefacenti e psicotrope) e 79 (agevolazione
  dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope) del testo
  unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
  e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
  relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del
  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  La
  dettagliata indicazione dei delitti - determinati in ragione
  della loro idoneità a produrre rilevanti arricchimenti
  illeciti o del loro rilievo nel quadro tipico e nelle più
  recenti tendenze evolutive delle attività delle organizzazioni
  criminali, anche di carattere mafioso - consente di attribuire
  alla norma carattere di tassatività e fine preventivo
  specifico, necessari a evitare che la genericità della
  fattispecie risulti, da un lato, occasione di censure sul
  piano costituzionale, dall'altro causa di disapplicazione per
  insufficiente determinazione del suo ambito d'efficacia.
     Si precisa esplicitamente che sono esclusi dal novero dei
  soggetti cui si applica la norma i condannati per i reati in
  essa indicati, in favore dei quali sia intervenuta sentenza di
  riabilitazione, non revocata.  In tale caso, infatti, risulta
  giudizialmente accertato il venir meno dei presupposti sulla
  cui base appare legittima una presunzione  iuris tantum
  circa la provenienza illecita di beni ingenti posseduti, e che
  giustifica quindi l'obbligo di fornire un'attendibile e
  circostanziata spiegazione.
     Il presupposto obiettivo è infatti identificato nel
  possesso o nella disponibilità da parte del soggetto - a
  qualsiasi titolo, anche per interposta persona fisica o
  giuridica - di denaro, beni od oggetti, di valore
  sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività
  economica.  Tale sproporzione, in presenza delle condizioni
  soggettive sopra indicate, rappresenta in se medesima
  l'elemento sintomatico di un arricchimento conseguente a causa
  illecita.  In presenza di questi presupposti, la norma richiede
  che il soggetto dia ragione della propria situazione
  patrimoniale, in mancanza di ciò facendo valere la presunzione
  della provenienza illecita dei beni, valori o utilità
  posseduti, alla quale si collega l'irrogazione della pena,
  stabilita nella reclusione da uno a cinque anni, con la misura
  di sicurezza patrimoniale della confisca.
     La norma proposta, infatti, nel prevedere che il giudice
  disponga, con la condanna, la confisca del denaro, dei beni o
  degli oggetti, rende obbligatoria tale misura, in analogia con
  quanto previsto in altri casi dagli articoli 240 e 446 del
  codice penale nonché da diverse leggi speciali, in quanto è
  proprio il possesso dei valori suddetti a rappresentare
  l'elemento obiettivo della fattispecie criminosa.  Ciò consente
  inoltre di conseguire un ulteriore obiettivo, quello cioè
  d'impedire che il reo continui a godere di beni che, in
  ragione dell'impossibilità di giustificarne il possesso,
  possono fondatamente ritenersi costituire il prodotto o il
  profitto di altro reato commesso.
     La disposizione qui proposta, che si raccomanda
  all'attenzione della Camera dei deputati quale strumento
  accessorio per la repressione dei più gravi delitti, anche
  nella sfera dell'attività delle organizzazioni criminali, può
  opportunamente coordinarsi con la norma di prevenzione
  generale la cui reintroduzione - come si è già ricordato - è
  prevista nella proposta di legge AC n. 5605 a firma dei
  medesimi proponenti.
 
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