| 1. Dopo l'articolo 648- ter del codice penale è
inserito il seguente:
"Art. 648- quater. - (Possesso di denaro, beni o utilità
di provenienza non giustificata). - Fuori dei casi previsti
dagli articoli 648, 648- bis e 648- ter, nonché
dall'articolo 12- quinquies, comma 1, del decreto-legge 8
giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, chiunque, essendo stato
condannato per i delitti di cui ai citati articoli ovvero agli
articoli da 314 a 320, 353, 356, 416, 416- bis, 419, 453,
459, 460, 461, 600, 601, 602, 605, 624, 628, 629, 630, 633,
634, 640, 640- bis, 640- ter, 643, 644,
644- bis, 645 e 646, o per delitti comunque commessi
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo
416- bis ovvero con il fine di agevolare l'attività delle
associazioni di cui al medesimo articolo, o per delitti in
materia di contrabbando ovvero per i delitti di cui agli
articoli 73, 74 e 79 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, senza che sia intervenuta
sentenza di riabilitazione ai sensi dell'articolo 178, risulti
essere in possesso o avere la disponibilità a qualsiasi
titolo, anche per interposta persona fisica o giuridica, di
denaro, beni od oggetti, di valore sproporzionato al proprio
reddito o alla propria attività economica, dei quali non
giustifichi la provenienza, è punito con la reclusione da uno
a cinque anni. Il giudice ordina la confisca del denaro, dei
beni o degli oggetti medesimi".
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