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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66199
DDL5607-0002
Progetto di legge Camera n. 5607 - testo presentato - (DDL13-5607)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5607. TESTIPDL
...C5607.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5607 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - E' noto come sia una tradizione
  della gente delle campagne, dovuta alla peculiarità stessa
  della vita rurale, la prestazione del reciproco aiuto nel caso
  di specifiche, particolari esigenze sia di natura familiare
  sia attinenti alla coltivazione dei terreni e all'allevamento
  del bestiame.  Non è un caso che nell'Alto Medioevo fossero
  proprio le cosiddette "vicinalie" a costituire i primi
  fondamenti delle strutture e della civiltà dei comuni.  Tale
  tradizione continua a mantenersi ancora oggi con prevalente
  riferimento alle piccole e piccolissime aziende coltivatrici
  insistenti sul territorio, soprattutto se caratterizzate dalla
  presenza di coltivazioni arbustive ed arboree specializzate
  che, in determinati periodi dell'anno, che influenzano la vita
  biologica delle piante, come nel caso della raccolta e della
  potatura, richiedono, sia pur per periodi limitati, punte di
  attività particolarmente elevate, che largamente superano le
  ordinarie disponibilità di lavoro delle aziende e delle
  famiglie.  Ed inoltre, per effetto dell'alto grado di sviluppo
  ormai raggiunto dal Paese e della conseguente forte
  diminuzione nelle consistenze degli addetti all'agricoltura,
  proprio questa esigenza di lavoro provoca, in determinati
  brevi periodi dell'anno, particolari motivi di richiamo di
  membri delle famiglie conduttrici delle aziende interessate, o
  anche di famiglie vicine, allontanatisi in vista di più
  remunerative e sicure occupazioni consentendo loro di far
  ritorno, sia pure per breve tempo e di tanto in tanto, nei
  nuovi ruoli ed alle attività originali.  Tali particolari
  esigenze possono peraltro offrire occasioni di lavoro e quindi
  di reddito a soggetti extracomunitari consentendo loro quanto
 
                               Pag. 2
 
  meno di iniziare ad introdursi nelle attività lavorative e
  nella vita del Paese.  Si tratta, comunque, beninteso, di
  momenti saltuari di occupazione che si verificano, come si è
  detto, in particolari momenti dell'anno e per breve tempo.
  Viene così a configurarsi uno specifico tipo di occupazione,
  di carattere saltuario, che spesso automaticamente è
  considerato più come un atto dovuto ed automatico che come un
  vero e proprio rapporto di lavoro.  Ma proprio questo fatto
  determina problemi di non trascurabile gravità in territori
  che presentano punte particolari di richiesta di lavoro, come
  nel caso della vendemmia e della raccolta delle olive.  Si è
  verificato così che in alcune zone particolari del Paese gli
  ispettori del lavoro abbiano potuto verificare la presenza di
  occupati saltuari appartenenti alle stesse famiglie o a
  famiglie vicine, magari anche dotati di titoli di studio, così
  come di lavoratori extracomunitari.  Sembra che per essi siano
  state espletate le necessarie procedure riguardanti
  l'assunzione sia pure temporanea ed i conseguenti adempimenti
  a livello assicurativo e previdenziale.  Si rende quindi
  necessaria la definizione di procedure atte a corrispondere
  alla duplice esigenza di soddisfare gli aspetti relativi ai
  problemi previdenziali ed assicurativi senza, peraltro, dar
  luogo ad adempimenti burocratici tali da impegnare tempo ed
  attività per gli interessati.
     A tale scopo è rivolta la presente proposta di legge.  Con
  essa, infatti, all'articolo 3 si prevede che il rapporto di
  lavoro tra datore di lavoro e lavoratore, in caso di lavori
  saltuari della durata di non più di venti giorni e non
  reiterabili se non dopo tre mesi dalla data della loro
  cessazione, possa essere definito attraverso contratti
  verbali.  Il datore di lavoro, poi, dovrà presentare una
  dichiarazione autocertificata e sottoscritta anche dal datore
  d'opera presso la sezione circoscrizionale per l'impiego
  competente o presso uno specifico ufficio istituito
  nell'ambito della circoscrizione dal direttore della direzione
  provinciale del lavoro, provvedendo, altresì, sempre per il
  tramite della direzione provinciale del lavoro ad effettuare i
  versamenti dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione
  contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed all'Istituto
  nazionale della previdenza sociale (INPS).
     Tenendo conto, inoltre, che tale tipo di attività è
  frequentemente svolto da elementi legati da rapporto di
  parentela con il datore di lavoro, per essi si applicano le
  stesse procedure, salvo che si tratti di soggetti
  ordinariamente facenti parte delle unità di lavoro
  dell'azienda.
     La proposta di legge stabilisce, infine, le necessarie
  sanzioni per gli inadempimenti.
 
DATA=990127 FASCID=DDL13-5607 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5607 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=008 PAGFIN=0002 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=560700 00 FASCIDC=13DDL5607 SORTNAV=0560700 000 00000 ZZDDLC5607 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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