| Onorevoli Colleghi! - E' noto come sia una tradizione
della gente delle campagne, dovuta alla peculiarità stessa
della vita rurale, la prestazione del reciproco aiuto nel caso
di specifiche, particolari esigenze sia di natura familiare
sia attinenti alla coltivazione dei terreni e all'allevamento
del bestiame. Non è un caso che nell'Alto Medioevo fossero
proprio le cosiddette "vicinalie" a costituire i primi
fondamenti delle strutture e della civiltà dei comuni. Tale
tradizione continua a mantenersi ancora oggi con prevalente
riferimento alle piccole e piccolissime aziende coltivatrici
insistenti sul territorio, soprattutto se caratterizzate dalla
presenza di coltivazioni arbustive ed arboree specializzate
che, in determinati periodi dell'anno, che influenzano la vita
biologica delle piante, come nel caso della raccolta e della
potatura, richiedono, sia pur per periodi limitati, punte di
attività particolarmente elevate, che largamente superano le
ordinarie disponibilità di lavoro delle aziende e delle
famiglie. Ed inoltre, per effetto dell'alto grado di sviluppo
ormai raggiunto dal Paese e della conseguente forte
diminuzione nelle consistenze degli addetti all'agricoltura,
proprio questa esigenza di lavoro provoca, in determinati
brevi periodi dell'anno, particolari motivi di richiamo di
membri delle famiglie conduttrici delle aziende interessate, o
anche di famiglie vicine, allontanatisi in vista di più
remunerative e sicure occupazioni consentendo loro di far
ritorno, sia pure per breve tempo e di tanto in tanto, nei
nuovi ruoli ed alle attività originali. Tali particolari
esigenze possono peraltro offrire occasioni di lavoro e quindi
di reddito a soggetti extracomunitari consentendo loro quanto
Pag. 2
meno di iniziare ad introdursi nelle attività lavorative e
nella vita del Paese. Si tratta, comunque, beninteso, di
momenti saltuari di occupazione che si verificano, come si è
detto, in particolari momenti dell'anno e per breve tempo.
Viene così a configurarsi uno specifico tipo di occupazione,
di carattere saltuario, che spesso automaticamente è
considerato più come un atto dovuto ed automatico che come un
vero e proprio rapporto di lavoro. Ma proprio questo fatto
determina problemi di non trascurabile gravità in territori
che presentano punte particolari di richiesta di lavoro, come
nel caso della vendemmia e della raccolta delle olive. Si è
verificato così che in alcune zone particolari del Paese gli
ispettori del lavoro abbiano potuto verificare la presenza di
occupati saltuari appartenenti alle stesse famiglie o a
famiglie vicine, magari anche dotati di titoli di studio, così
come di lavoratori extracomunitari. Sembra che per essi siano
state espletate le necessarie procedure riguardanti
l'assunzione sia pure temporanea ed i conseguenti adempimenti
a livello assicurativo e previdenziale. Si rende quindi
necessaria la definizione di procedure atte a corrispondere
alla duplice esigenza di soddisfare gli aspetti relativi ai
problemi previdenziali ed assicurativi senza, peraltro, dar
luogo ad adempimenti burocratici tali da impegnare tempo ed
attività per gli interessati.
A tale scopo è rivolta la presente proposta di legge. Con
essa, infatti, all'articolo 3 si prevede che il rapporto di
lavoro tra datore di lavoro e lavoratore, in caso di lavori
saltuari della durata di non più di venti giorni e non
reiterabili se non dopo tre mesi dalla data della loro
cessazione, possa essere definito attraverso contratti
verbali. Il datore di lavoro, poi, dovrà presentare una
dichiarazione autocertificata e sottoscritta anche dal datore
d'opera presso la sezione circoscrizionale per l'impiego
competente o presso uno specifico ufficio istituito
nell'ambito della circoscrizione dal direttore della direzione
provinciale del lavoro, provvedendo, altresì, sempre per il
tramite della direzione provinciale del lavoro ad effettuare i
versamenti dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) ed all'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS).
Tenendo conto, inoltre, che tale tipo di attività è
frequentemente svolto da elementi legati da rapporto di
parentela con il datore di lavoro, per essi si applicano le
stesse procedure, salvo che si tratti di soggetti
ordinariamente facenti parte delle unità di lavoro
dell'azienda.
La proposta di legge stabilisce, infine, le necessarie
sanzioni per gli inadempimenti.
| |