| 1. Agli operatori agricoli che, a causa di specifiche e
transitorie esigenze stagionali, connesse alla gestione
aziendale debbano fare saltuario ricorso a forze di lavoro
eccedenti l'ordinario organico si applicano, per quanto
riguarda le modalità di assunzione, anche ai fini
assistenziali e previdenziali, le disposizioni della presente
legge.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano,
altresì, nei confronti dei soggetti che forniscono prestazioni
lavorative saltuarie nei casi di cui al comma 1.
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