| 1. I contratti di lavoro saltuari stipulati fra il datore
di lavoro e il lavoratore nei casi di cui all'articolo 1,
comma 1, non possono avere una durata superiore a venti giorni
né possono essere rinnovati prima di tre mesi dalla data della
loro cessazione. I contratti di lavoro possono essere
stipulati anche verbalmente.
2. E' fatto obbligo al datore di lavoro di presentare alla
sezione circoscrizionale per l'impiego o, se esistente,
all'ufficio di cui all'articolo 2, anche attraverso le
associazioni di categoria, una dichiarazione autocertificata,
sottoscritta anche dal lavoratore, nella quale siano indicate
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le giornate e le ore lavorative pattuite fra il datore di
lavoro ed il lavoratore saltuario. Il datore di lavoro versa
ai predetti uffici il contributo di assistenza all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), determinato dallo stesso Istituto, provvedendo,
altresì, al versamento dei contributi all'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS).
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