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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66202
DDL5607-0005
Progetto di legge Camera n. 5607 - testo presentato - (DDL13-5607)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.3 dello stampato)
...C5607. TESTIPDL
...C5607.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5607 ZZ13 ZZPD ZZPR
     1.  I contratti di lavoro saltuari stipulati fra il datore
  di lavoro e il lavoratore nei casi di cui all'articolo 1,
  comma 1, non possono avere una durata superiore a venti giorni
  né possono essere rinnovati prima di tre mesi dalla data della
  loro cessazione.  I contratti di lavoro possono essere
  stipulati anche verbalmente.
     2.  E' fatto obbligo al datore di lavoro di presentare alla
  sezione circoscrizionale per l'impiego o, se esistente,
  all'ufficio di cui all'articolo 2, anche attraverso le
  associazioni di categoria, una dichiarazione autocertificata,
  sottoscritta anche dal lavoratore, nella quale siano indicate
 
                               Pag. 4
 
  le giornate e le ore lavorative pattuite fra il datore di
  lavoro ed il lavoratore saltuario.  Il datore di lavoro versa
  ai predetti uffici il contributo di assistenza all'Istituto
  nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
  (INAIL), determinato dallo stesso Istituto, provvedendo,
  altresì, al versamento dei contributi all'Istituto nazionale
  della previdenza sociale (INPS).
 
DATA=990127 FASCID=DDL13-5607 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5607 TOTPAG=0004 TOTDOC=0007 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0003 RIGINIZ=021 PAGFIN=0004 RIGFIN=008 UPAG=SI PAGEIN=3 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=560700 00 FASCIDC=13DDL5607 SORTNAV=0560700 000 00000 ZZDDLC5607 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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