| Onorevoli Colleghi! - Circa cinque anni or sono la IV
Commissione difesa della Camera dei deputati impegnò il
Governo (risoluzione n. 1452 del 29 giugno 1994) ad emanare
nuovi provvedimenti di adeguamento delle condizioni normative
di appalto per i servizi di barberia, di sartoria e di
calzoleria nelle Forze armate per realizzare:
1) l'allungamento della durata del contratto a nove anni
per tutte le categorie degli assuntori civili motivato dal
fatto che si tratta di particolari contratti basati anche su
un rapporto di fiducia e che ciò consentirebbe anche una
riduzione dei costi di rinnovo;
2) l'adozione di un meccanismo di verifica annuale con
possibilità di revisione delle tariffe dei contratti vigenti
in funzione degli aumenti annuali rilevati dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT);
3) l'istituzione di una quota minima di remunerazione
del servizio prestato nei reparti dove è richiesta la presenza
continuativa nonostante gli organici di utenza siano limitati,
poiché non è possibile pensare ad una gara di appalto che non
preveda un limite massimo di ribasso al fine di poter far
fronte ai numerosi oneri previdenziali, assicurativi e
assistenziali del personale dipendente.
Non è concepibile, infatti, che il prezzo indicato
dall'Amministrazione, già ridotto e contenuto ai limiti del
costo, possa ulteriormente essere ribassato anche del 30 o 40
per cento.
L'eventuale aggiudicazione nei termini appena indicati,
risulterebbe assolutamente antieconomica e vi si potrebbe
Pag. 2
ravvisare un tentativo di evasione fiscale e dei contributi
dovuti, anche se alcuni partecipanti alle gare, spinti dalla
necessità di dover comunque svolgere un'attività lavorativa,
sono costretti ad offrire la prestazione a condizioni
palesemente molto al di sotto del minimo vitale.
Successivamente, con decreto del Presidente della
Repubblica 17 ottobre 1996, n. 618, è stato emanato il
"Regolamento recante modificazioni alle condizioni generali di
oneri per l'appalto del servizio di barberia presso i Corpi ed
enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvate
con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1977, n.
64".
Per completezza di informazione si fa presente che tale
regolamento non ha tenuto in alcun conto la citata risoluzione
della commissione di cui alle premesse, tanto è vero che la
stessa IV Commissione, con una risoluzione del 25 giugno 1997,
ha ritenuto di dover ribadire la precedente.
Allo stato dei fatti la modifica introdotta dal
regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubblica n. 618 del 1996 crea, tra l'altro, evidenti
difficoltà a non pochi appaltatori di tali servizi, i quali,
dopo anni di lodevole servizio, rischiano di dover lasciare il
relativo appalto per raggiunti limiti di età!
A parte ciò, è stata finora elusa la proposta di allungare
la durata dei contratti a nove anni per tutti gli assuntori
civili; sembra, quindi, almeno necessario accogliere tale
proposta e, nelle more, rinnovare tutti i contratti già
stipulati.
Pertanto la presente proposta di legge intende, nel
rispetto dello spirito della citata risoluzione, rimediare ad
una situazione che si fa drammatica per alcuni lavoratori,
creando, nel contempo, quella trasparenza nel rapporto da più
parti e sempre auspicata.
La presente proposta di legge non comporta oneri per il
bilancio dello Stato.
| |