| 1. La durata dei contratti di appalto di cui all'articolo
4, secondo comma, lettera a), delle condizioni generali
d'oneri per l'appalto del servizio di barbiere presso i Corpi
ed enti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8
gennaio 1977, n. 64, come sostituita dall'articolo 1, comma 4,
del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Repubbica 17 ottobre 1996, n. 618, è stabilita in anni nove
per i servizi di barberia, di sartoria e di calzoleria, con
riferimento a tutte le categorie di assuntori civili.
2. I contratti di cui al comma 1 in corso dal 1^ gennaio
1998 sono rinnovati sino al raggiungimento del nono anno.
3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, per quanto concerne la
cessazione dell'appalto si prescinde dall'età anagrafica
dell'assuntore della ditta individuale, equiparando tale
servizio a quello concesso in appalto ad imprese.
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