| 1. Nei reparti dove è richiesta la presenza continuativa
del servizio, nonostante gli organici di utenza risultino
limitati, è istituita una quota minima di remunerazione del
servizio. Tale quota è determinata annualmente, con decreto
del Ministro della difesa, da emanare sentite le
organizzazioni artigiane, sulla base di valutazioni
tecnico-economiche compiute dagli uffici competenti in materia
di personale e di bilancio del Ministero della difesa e in
funzione degli aumenti annuali del costi della vita rilevati
dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
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