| 1. Sono vietate l'importazione, la commercializzazione e
la detenzione di cani delle razze pitbull, rottweiller e
dobermann.
2. I proprietari di cani appartenenti alle razze di cui al
comma 1 sono tenuti, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, a denunciarne il possesso
all'autorità di pubblica sicurezza, che procede al sequestro
ed al conseguente affidamento dei medesimi a canili pubblici o
convenzionati.
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