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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66218
DDL5611-0002
Progetto di legge Camera n. 5611 - testo presentato - (DDL13-5611)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C5611. TESTIPDL
...C5611.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5611 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La riforma introdotta dalla legge
  6 ottobre 1995, n. 425, che ha modificato il quarto e il
  quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di
  pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
  1931, n. 773, ha rappresentato un dato giuridico di rilievo
  per il settore degli apparecchi e congegni automatici,
  semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di
  abilità.  Con l'innovazione introdotta, infatti, il legislatore
  italiano ha dimostrato di voler superare le obsolete categorie
  concettuali che avevano - fino a quel momento - improntato la
  regolamentazione relativa all'utilizzazione degli apparecchi
  elettronici, esprimendo così una prospettiva più articolata
  dei termini e dei parametri distintivi della liceità/illiceità
  delle tipologie degli apparecchi stessi.
     Con la legge n. 425 del 1995, finalmente, i due
  tradizionali elementi antagonisti dell'abilità e dell'alea,
  ovvero i referenti giuridici (e giuridico-culturali) che
  fungono da indice "storico" per l'attribuzione o l'esclusione
  della natura del gioco d'azzardo a qualsivoglia competizione o
  meccanismo ludico, hanno acquisito una maggiore certezza, in
  sintonia, fra l'altro, con un clima culturale nazionale e
  soprattutto europeo, ormai insensibile ai divieti ed agli
  stereotipati proibizionismi del passato.  Di questo "clima",
 
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  peraltro, si è resa testimone anche la Corte di cassazione, la
  quale, in una recente pronuncia (sentenza n. 1625 del 6 maggio
  1998), ha fortemente ridimensionato la stessa nozione di "fine
  di lucro" (essenziale per la connotazione tecnica del gioco
  d'azzardo), che è così esclusa ove la "posta sia talmente
  esigua da non configurare un guadagno economicamente
  apprezzabile".  Il vecchio impianto dell'articolo 110 del testo
  unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
  decreto 18 giugno 1931, n. 773, ne risulta, in base agli
  interventi del legislatore ed alla giurisprudenza di
  legittimità, trasformato su due linee fondamentali:  a)
  una più precisa individuazione dei rapporti intercorrenti tra
  le qualità ludiche del giocatore (abilità) e l'aleatorietà
  della procedura e del meccanismo di gioco, sulla scorta di
  un'accertata preponderanza delle prime sulla seconda;  b)
  la determinazione di un "tetto" di valore inerente la posta in
  gioco e la sua effettiva e concreta entità, al di sotto del
  quale la scommessa resta lecita.
     Nondimeno, a più di tre anni dalla data di entrata in
  vigore della legge n. 425 del 1995 non sono mancate numerose
  incertezze interpretative ed applicative della nuova
  normativa, anche in relazione all'esistenza di molti retaggi e
  di molte resistenze, in senso restrittivo e sanzionatorio,
  peculiari di una materia, quale il gioco d'azzardo, che
  continua, per diversi profili, ad essere "incandescente".  Non
  può negarsi che proprio la nozione di "preponderanza" o,
  meglio, il corrispondente aggettivo impiegato al quinto comma
  dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
  sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
  per discriminare l'elemento abilità e trattenimento rispetto
  all'elemento aleatorio abbia provocato, e continui a
  provocare, interventi di polizia, sequestri e provvedimenti
  amministrativi a danno di apparecchi la cui natura (cioè
  conformazione tecnica, procedimentale, eccetera) sia (o possa
  essere) suscettibile di attribuzioni controverse, quanto a
  liceità o meno.  Ciò, del resto, poteva già essere prevedibile
  al varo della riforma: una doviziosa esperienza giuridica (e
  giurisprudenziale) insegna, ormai senza riserve, come e in
  quale misura la sussistenza e la centralità di definizioni o
  aggettivazioni eccessivamente "aperte" sul piano concettuale
  determinino, prima o poi, discrasie interpretative e vizi
  logici che sfociano poi, immancabilmente, in discriminazioni
  applicative e violazioni della  par condicio  a seconda
  dell'indirizzo o del mero convincimento del singolo operatore,
  funzionario di polizia o giudice che possa essere.  Se è stato
  un merito incontestabile della legge n. 425 del 1995 aver
  consentito, per la prima volta, l'introduzione di un parametro
  (la "preponderanza", di cui sopra) indispensabile a gettare un
  ponte verso una diversa concezione (e consapevolezza)
  dell'aleatorietà e dell'azzardo, depurandoli dalle
  incrostazioni più inique della vecchia regolamentazione del
  gioco, è egualmente necessario, attualmente, affrontare queste
  problematiche con criteri di maggiore certezza, in nome di
  quella tassatività della norma che rappresenta il pilastro
  fondamentale dello stesso ordinamento giuridico.  Certezza e
  tassatività corrispondono all'ulteriore superamento di nozioni
  "aperte" e, tutto sommato, a rischio di abusi di
  discrezionalità interpretativa, con conseguente introduzione
  di parametri oggettivi, quali il costo massimo della giocata
  (valore massimo della moneta metallica corrente nel territorio
  della Repubblica italiana) e la fissazione del valore massimo
  (tetto) del premio conseguibile ("10 volte il costo della
  giocata e comunque di 10 monete metalliche correnti o un
  premio equivalente erogato al termine di ogni vincita
  massima") devono considerarsi l'unica, autentica ed efficace
  soluzione per dipanare ogni possibile controversia in merito.
  Parallelamente, con il conforto della citata sentenza della
  Corte di cassazione sui livelli di ammissibilità del lucro
  legittimo, può ben abbandonarsi ogni disputa sulla
  "preponderanza" o meno dell'abilità sull'alea e viceversa
  giacché, con precise e certe delimitazioni dell'entità della
  giocata e del premio, anche la pura aleatorietà del gioco e
  del relativo apparecchio non è più in grado di suscitare alcun
 
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  allarme sociale, ovvero pericolo di turbative dell'ordine
  pubblico e di depauperamenti economici del giocatore.  Ne
  risultano pertanto disinnescati tutti quei pericoli che il
  legislatore ha costantemente voluto combattere con la
  proibizione dell'"azzardo" più o meno integrale.
     Ad integrazione delle innovazioni, peraltro suggerite
  insistentemente dalle associazioni di categoria, giustamente
  preoccupate dalla situazione di incertezza provocata dal testo
  dei commi quarto e quinto dell'articolo 110 del testo unico
  approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si dovrà
  infine stabilire, che per "vincite aleatorie" vanno intese
  quelle esclusivamente tali (insufficiente sarebbe dire
  "puramente" o, peggio, ripristinare il "preponderante") dove,
  cioè, l'abilità del giocatore sia realmente ed assolutamente
  mancante, senza possibilità di equivoci, commistioni o
  ipotetici rapporti di prevalenza.
 
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