| 1. I commi quarto e quinto dell'articolo 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
sono sostituiti dai seguenti:
"Si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli
che consentono vincite esclusivamente aleatorie di premi in
denaro o in natura che concretizzino lucro, escluse le
macchine vidimatrici per il gioco del Totocalcio, del Totogol,
del Totosei, del Totoscommesse, del Lotto, dell'Enalotto, del
Super Enalotto, del Totip e della Tris.
Non si considerano apparecchi e congegni automatici,
semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo gli
apparecchi a premio che in una singola giocata danno vincite
anche aleatorie, ma di valore non superiore a dieci volte il
costo della giocata stessa e comunque di dieci monete
metalliche correnti o di un premio equivalente erogato al
termine di ogni vincita massima.
Il valore del costo della partita per gli apparecchi a
premio non può superare il valore massimo della moneta
metallica corrente nel territorio della Repubblica
italiana".
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