| (Ambito di applicazione).
1. La presente legge si applica ai soggetti titolari di
pubblici esercizi denominati "esercizi di vicinato", ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono attività di
vendita al dettaglio in sede fissa o di somministrazione di
cibi o di bevande, ubicati nei centri storici e nei piccoli
centri montani, individuati come tali dai piani regolatori
generali, e nelle aree aventi valore storico, archeologico o
artistico.
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