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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


66223
DDL5612-0004
Progetto di legge Camera n. 5612 - testo presentato - (DDL13-5612)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C5612. TESTIPDL
...C5612.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC5612 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Disposizioni fiscali e contributive).
     1.  Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica
  una imposta sostitutiva pari a 2 milioni di lire per l'anno di
  inizio dell'attività o di ampliamento, di ristrutturazione o
  di ammodernamento anche in relazione alla messa a norma ai
  sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, a 3
  milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per
  il terzo anno.
     2.  L'imposta di cui al comma 1 sostituisce l'imposta sul
  reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito
  delle persone giuridiche (IRPEG) e l'imposta regionale sulle
  attività produttive (IRAP).  Le cessioni di beni e le
  prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale
  sostitutivo non costituiscono componenti negative del reddito
  deducibili per le controparti.  Le disposizioni del presente
  comma non si applicano se il costo complessivo dei beni
  materiali strumentali acquisiti anche in locazione finanziaria
  supera, nel corso del triennio 1999-2001, il limite di lire
  500 milioni, ovvero se il volume di affari annuo supera lire
 
                               Pag. 5
 
  1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso
  dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere
  efficacia a decorrere dalla data in cui è stato superato e per
  lo stesso anno il contribuente è soggetto alla contabilità
  semplificata.
     3.  Possono avvalersi, per una sola volta, del regime
  fiscale sostitutivo i soggetti di cui all'articolo 1 che negli
  anni 1999, 2000 e 2001 ne fanno richiesta in sede di inizio o
  di ampliamento, di ristrutturazione o di ammodernamento
  dell'attività, anche in relazione alla messa a norma ai sensi
  delle disposizioni statali e regionali vigenti.
     4.  A decorrere dall'anno 1999, in favore dei soggetti di
  cui all'articolo 1, i contributi previdenziali ed
  assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per
  un periodo di trentasei mesi.
 
DATA=990127 FASCID=DDL13-5612 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=5612 TOTPAG=0006 TOTDOC=0007 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=014 PAGFIN=0005 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=561200 00 FASCIDC=13DDL5612 SORTNAV=0561200 000 00000 ZZDDLC5612 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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