| (Disposizioni fiscali e contributive).
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, si applica
una imposta sostitutiva pari a 2 milioni di lire per l'anno di
inizio dell'attività o di ampliamento, di ristrutturazione o
di ammodernamento anche in relazione alla messa a norma ai
sensi delle disposizioni statali e regionali vigenti, a 3
milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per
il terzo anno.
2. L'imposta di cui al comma 1 sostituisce l'imposta sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG) e l'imposta regionale sulle
attività produttive (IRAP). Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale
sostitutivo non costituiscono componenti negative del reddito
deducibili per le controparti. Le disposizioni del presente
comma non si applicano se il costo complessivo dei beni
materiali strumentali acquisiti anche in locazione finanziaria
supera, nel corso del triennio 1999-2001, il limite di lire
500 milioni, ovvero se il volume di affari annuo supera lire
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1.000 milioni; in caso di superamento del limite nel corso
dell'anno, il regime fiscale sostitutivo cessa di avere
efficacia a decorrere dalla data in cui è stato superato e per
lo stesso anno il contribuente è soggetto alla contabilità
semplificata.
3. Possono avvalersi, per una sola volta, del regime
fiscale sostitutivo i soggetti di cui all'articolo 1 che negli
anni 1999, 2000 e 2001 ne fanno richiesta in sede di inizio o
di ampliamento, di ristrutturazione o di ammodernamento
dell'attività, anche in relazione alla messa a norma ai sensi
delle disposizioni statali e regionali vigenti.
4. A decorrere dall'anno 1999, in favore dei soggetti di
cui all'articolo 1, i contributi previdenziali ed
assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per
un periodo di trentasei mesi.
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