| (Ulteriori agevolazioni fiscali).
1. I comuni, nell'ambito della propria autonomia
impositiva, possono deliberare l'esenzione, ovvero particolari
agevolazioni fiscali con riferimento alle imposte ad essi
dovute, inclusa l'imposta comunale sugli immobili (ICI), a
favore dei soggetti di cui all'articolo 1.
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