| (Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire 115 miliardi per ciascuno degli anni
1999, 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, per l'anno 1999, l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per gli
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anni 2000 e 2001 l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.
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